Recidiva obbligatoria e accesso al rito abbreviato non ne impongono l’esclusione (Cass. pen. Sez. VII n. 7579 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche in presenza di recidiva obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., il giudice è tenuto a una concreta verifica della sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, con particolare riguardo all’attitudine della nuova condotta criminosa a rivelare tale accresciuta capacità. L’esclusione della recidiva non può fondarsi sulla scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato, poiché tale scelta già comporta ex lege una predeterminata riduzione premiale della pena; diversamente si produrrebbero due distinte determinazioni favorevoli in contrasto con l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Gli elementi da valorizzare ai fini dell’esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Con i motivi di impugnazione si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte perché il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia adeguatamente giustificato il diniego di esclusione della circostanza aggravante.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. La Corte territoriale, con motivazione non illogica e in continuità con quella conforme del giudice di primo grado, aveva rilevato che, prima dei fatti contestati — due episodi di evasione —, l’imputato aveva riportato diverse condanne per delitti in materia di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione, idonee a denotare una maggiore proclività a delinquere e un’indole volta alla trasgressione delle leggi.

In tal modo, secondo la Suprema Corte, è stato dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale in materia. Il Collegio ribadisce che anche in caso di recidiva obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen. il giudice deve operare una verifica concreta degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere che giustifichi l’aumento di pena. Sul punto richiama il precedente Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684.

Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che l’esclusione della recidiva possa fondarsi sulla scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato. Tale scelta implica già ex lege l’applicazione di una predeterminata riduzione premiale della pena; ammettere un ulteriore beneficio comporterebbe, irrazionalmente e in contrasto con l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all’imputato. Gli elementi da valorizzare ai fini dell’esclusione restano tendenzialmente quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., come affermato in Sez. 2, n. 12364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *