Vincolo culturale su edificio religioso e discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Abruzzo n. 437 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), d.Lgs. n. 42 del 2004, può fondarsi non soltanto sul collegamento dell’immobile con fatti storici, ma anche sulla sua attitudine a costituire testimonianza dell’identità dell’istituzione religiosa proprietaria. La valutazione espressa dall’Amministrazione sul punto ha natura tecnico-discrezionale e risulta sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà o irragionevolezza. Ne deriva che difetto di istruttoria e difetto di motivazione non possono essere dedotti quando la relazione storico-artistica si caratterizzi per un’analisi diffusa e approfondita del complesso immobiliare, del suo contesto urbano, del suo stato di conservazione e delle osservazioni presentate dalla proprietà. L’esecuzione dell’intesa tra Autorità civile e Autorità ecclesiastica, di cui al d.P.R. n. 78 del 2005, non assume rilievo generalizzato: le sue disposizioni operano solo negli ambiti specificamente contemplati e non impongono l’interpello del Vescovo diocesano per ogni provvedimento di tutela.

Il Fatto

La Congregazione religiosa proprietaria di una casa di riposo, ultimata nel 1980 e sita in un Comune abruzzese, ha impugnato il decreto con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo ha dichiarato l’immobile di interesse culturale particolarmente importante, con conseguente apposizione del vincolo. L’atto si fondava su una relazione storico-artistica della Soprintendenza competente.

La ricorrente ha dedotto l’assenza di correlazione tra l’edificio e fatti storici culturali precisi, la carenza di istruttoria e di motivazione, l’errore nell’accostamento alle colonie estive ormai superate all’epoca di ultimazione del fabbricato e la mancata interlocuzione del rappresentante locale designato della Chiesa, prevista dal d.P.R. n. 78 del 2005 in materia di beni culturali di interesse religioso. Il Ministero della Cultura si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso muovendo da una lettura sistematica della norma attributiva del vincolo. La ricorrente, secondo il Collegio, ha interpretato in modo parziale l’art. 10, comma 3, d.Lgs. n. 42 del 2004, soffermandosi solo sulla parte che richiede un collegamento con fatti storici. La disposizione, invece, riconosce lo stesso effetto di particolare interesse anche quando l’immobile rappresenti testimonianza dell’identità dell’istituzione religiosa proprietaria.

Su tale premessa, il giudice ha riqualificato il vizio dedotto. Il provvedimento impugnato poggia su una relazione storico-artistica che integra una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione. Sindacato ammesso, dunque, solo entro limiti stretti: illogicità macroscopica, incongruenza, contraddittorietà o irragionevolezza. Il Collegio ha richiamato in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 7001 del 2024.

Nel caso concreto nessuno di questi vizi è emerso. La relazione, osserva il Tribunale, sviluppa un’analisi diffusa e approfondita, articolata sull’analisi storico-urbana del territorio, sull’inquadramento canonico e sulla nascita della Congregazione, sul progetto e la sua evoluzione, sulla descrizione architettonica del complesso e sul suo stato di conservazione. Le conclusioni appaiono coerenti con le premesse e tengono conto delle osservazioni presentate dalla proprietà.

Il Collegio ha poi escluso che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’Amministrazione, perché ciò comporterebbe un’indebita ingerenza nella sfera di attribuzioni riservata all’autorità amministrativa. Quanto al d.P.R. n. 78 del 2005, i riferimenti invocati dalla ricorrente sono stati giudicati non conferenti: l’art. 1, comma 2, lett. c) riguarda solo l’individuazione degli organi competenti alla collaborazione tra Autorità civile e religiosa; l’art. 2, comma 5 concerne esclusivamente gli interventi di conservazione; l’art. 6, comma 1 prescrive l’accordo tra le Autorità quando debbano essere assunti provvedimenti relativi alle esigenze di culto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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