Riconoscimento titolo di sostegno conseguito all’estero: il termine di 120 giorni per provvedere (TAR Lazio n. 12238 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione, nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, del provvedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero integra gli estremi del silenzio-inadempimento. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere, commisurando il termine per l’adozione del provvedimento in ragione del notorio sovraccarico di istanze della specie: nella fattispecie, 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inadempienza, va nominato un commissario ad acta. Il riconoscimento deve essere effettuato valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, con possibilità di disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Un docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel merito, ha osservato che l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente sussistenza del silenzio-inadempimento.
Quanto al termine da assegnare all’Amministrazione per provvedere, il TAR lo ha commisurato a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di istanze della specie. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni.
Quanto al merito della valutazione, il Collegio ha richiamato i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, e dal giudice d’appello (Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), ritenendoli applicabili anche ai titoli conseguiti in altri Stati membri. L’Amministrazione è pertanto tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e valutando l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso misure compensative. Viene richiamato altresì il principio della Corte di Giustizia (causa C-313/01, Morgenbesser) per cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma e l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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