Ottemperanza alla carta del docente e obbligo di esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 438 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il TAR accerta la presenza del titolo esecutivo e la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordinando l’adempimento nel termine fissato. Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme è applicabile al processo amministrativo, ma con i necessari adattamenti: per l’ottemperanza non occorre l’apposizione della formula esecutiva, come chiarisce l’art. 115, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione non può invocare la competenza di altro organo per giustificare l’inerzia, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, ha ottenuto dal Tribunale di Vasto, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35/2023 pubblicata in data 01/03/2023, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, con accredito dell’importo di € 3.000,00 oltre interessi legali.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’assegnazione della carta del docente con le modalità del DPCM 28 novembre 2016 e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la presenza del titolo esecutivo e l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza. La norma, pur calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza secondo il costante orientamento del giudice amministrativo, ma con gli adattamenti imposti dalla specificità del rito.

Il TAR richiama il proprio orientamento consolidato, espresso nella sentenza n. 267 del 2025, secondo cui il termine di centoventi giorni opera anche nel giudizio di ottemperanza. Tuttavia, mentre nel processo civile il titolo esecutivo deve essere spedito in forma esecutiva, l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente tale necessità ai fini dell’ottemperanza. La ricorrente non deve dunque munirsi di formula esecutiva per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Quanto all’eccezione di incompetenza, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può pertanto giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

Nel merito, il ricorso è accolto. Il Ministero resistente deve procedere all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, che menziona espressamente la carta del docente, accreditando le somme in conto carta elettronica ai fini dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accessori di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario idoneo, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine indicato in dispositivo. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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