Esclusività CEL e danno erariale per attività forense non autorizzata (Corte dei Conti Sez. II App. n. 218 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
I collaboratori ed esperti linguistici delle università sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con impegno annuo di 500 ore aumentabili dalla contrattazione decentrata, e sono pertanto assoggettati al regime delle incompatibilità e al vincolo di esclusività previsti per la generalità dei pubblici dipendenti. La natura privatistica del rapporto di lavoro non esime dall’osservanza del dovere di esclusività, che trova fondamento nell’art. 98 Cost. e attuazione nell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, il quale richiama la disciplina degli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957. L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle ipotesi di attività extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, poiché l’elemento unificante è la mancata autorizzazione e non la rimovibilità del divieto. In caso di occultamento doloso, la prescrizione quinquennale dell’azione erariale decorre dalla scoperta del danno. Il danno da omesso riversamento va liquidato al lordo delle ritenute fiscali.
Il Fatto
La vicenda riguarda una collaboratrice esperta linguistica di madrelingua straniera, inquadrata a tempo indeterminato presso un ateneo italiano fin dal 1995, dopo un rapporto di lettorato avviato negli anni Ottanta. Le verifiche interne, attivate da un esposto anonimo, accertarono che la dipendente era iscritta all’albo degli avvocati e svolgeva da anni la professione forense, in forma continuativa, senza mai chiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.
L’ateneo adottò la decadenza dall’impiego, il licenziamento disciplinare e la richiesta di restituzione dei compensi professionali non riversati, quantificati in 143.828,94 euro. Il giudice del lavoro declinò la giurisdizione sulla domanda restitutoria in favore del giudice contabile, che condannò la dipendente per danno erariale a titolo di dolo. L’appello investe gli esiti di quel giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rigetta i motivi sull’inquadramento del rapporto. Il vincolo di esclusività non dipende dalla natura pubblicistica o privatistica del rapporto, ma dal tenore dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, che al primo comma richiama per tutti i dipendenti pubblici la disciplina degli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957, con le sole eccezioni testualmente previste. Il comma 6 estende i commi da 7 a 13 alla generalità dei dipendenti pubblici, escludendo solo il tempo parziale ridotto, i docenti a tempo definito e le categorie destinatarie di discipline speciali: i collaboratori ed esperti linguistici non rientrano tra queste.
La Corte conferma che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore annue, elevabili dalla contrattazione decentrata, e che l’ateneo aveva fissato il tempo pieno a 540 ore. La distinzione tra “impegno pieno” e “rapporto a tempo pieno” è priva di ancoraggio normativo; il rinvio al trattamento del personale a tempo parziale opera solo per gli aspetti non disciplinati dai commi precedenti. La Corte richiama la sentenza n. 817/2017 del Tribunale e la n. 844/2019 della Corte d’Appello, che avevano già ritenuto operante il regime di incompatibilità.
Quanto alla disciplina forense, la Corte osserva che l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche a orario limitato, è confermata dagli artt. 17 e 18 della legge professionale. Le clausole di esclusività contenute nei contratti individuali e nella contrattazione di ateneo non violano la riserva di legge, limitandosi a ribadire un obbligo già fissato dalla normativa primaria.
Il motivo sull’art. 53, comma 7 è respinto: l’espressione “incarichi retribuiti non autorizzati” ricomprende anche le attività assolutamente vietate. Diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificabile asimmetria, trattando con maggior favore le situazioni più gravi. Nel caso concreto l’attività forense continuativa era di per sé non autorizzabile.
La Corte esclude la prescrizione: la dipendente non comunicò l’effettivo esercizio della professione, avendo dichiarato soltanto l’iscrizione all’albo. La mera iscrizione non è vietata, essendo vietato il concreto esercizio; l’omessa informazione integra l’occultamento doloso e il termine decorre dalla notizia di danno. Accoglie invece il motivo sulla quantificazione: va sottratto l’importo di 120,00 euro, riferito ad altri redditi, e il danno del 2015 va calcolato solo per i primi quattro mesi, con riduzione a 133.367,58 euro. Il potere riduttivo è escluso, data la condotta dolosa.
Nota della Redazione
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