Conto giudiziale dell’agente contabile, restituzione tardiva e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 112 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la restituzione tardiva dell’anticipazione ricevuta dall’agente contabile, avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio con conseguente formazione di residui, integra una irregolarità della gestione. Tale irregolarità non impedisce tuttavia l’approvazione del conto e il discarico dell’agente quando l’istruttoria dimostri l’assenza di ammanchi, la quadratura delle scritture e la parificazione amministrativa del conto ricompilato. Il giudice contabile verifica la regolarità della gestione sulla base del livello di analiticità della documentazione prodotta e dell’osservanza delle indicazioni impartite con la precedente sentenza-ordinanza. In mancanza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità, il conto ricompilato è approvato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile della Regione per l’esercizio 2016. Con la sentenza-ordinanza n. 10/2020 la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione del conto per l’intera gestione secondo le indicazioni della parte motiva e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro a quel provvedimento la Regione ha trasmesso, tramite il portale SIRECO, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 il relatore ha riferito oralmente sul conto, rilevandone il deposito tempestivo e la conformità alle indicazioni impartite. La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere; alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso, con un esiguo fondo cassa residuo riversato in Tesoreria l’11 gennaio 2017.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la sorte del conto ricompilato dopo la declaratoria di irregolarità e la mancata ammissione al discarico. La Corte verifica anzitutto l’ottemperanza all’ordine di ricompilazione, accertando che il conto è stato depositato tempestivamente e redatto secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/02, con un conto di sintesi e un conto analitico della gestione.
Il livello di analiticità dei documenti consente di avere contezza delle singole operazioni svolte dall’agente. La Corte sottolinea che la gestione si presenta regolare ad eccezione di un profilo: la mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui. La restituzione ha comunque consentito la quadratura delle scritture del conto.
Da qui la conseguenza giuridica: in considerazione dell’assenza di ammanchi non si profilano motivi ostativi al discarico dell’agente. Il pubblico ministero contabile ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore, sicché il conto può essere dichiarato regolare.
La Corte ritiene quindi che l’agente abbia ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 10/2020 e che il conto ricompilato, parificato in via amministrativa, rappresenti una gestione regolare. Pur in presenza del profilo di irregolarità, la gestione appare regolare sulla base dell’istruttoria svolta; non sono ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. Il conto ricompilato è pertanto approvato e l’agente è dichiarato discaricato per l’esercizio 2016, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.