Responsabilità contabile e patteggiamento: autonomia dei giudizi e circolarità delle prove (Corte dei Conti Sez. II App. n. 222 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come riscritto dall’art. 25 d.lgs. n. 150/2022, priva la sentenza di patteggiamento di efficacia di giudicato e di valore probatorio nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili. Tale pronuncia non è dunque idonea a fondare autonomamente il giudizio di responsabilità erariale né a invertire l’onere della prova. Resta tuttavia ammissibile, in forza del principio di circolarità delle prove, la sua valutazione come mero indizio, ove confortata da altri elementi probatori, anche atipici, liberamente apprezzabili dal giudice contabile. Quanto al danno all’immagine, il presupposto della pregiudizialità penale non è una norma di equiparazione della sentenza a pena concordata alla condanna; essa opera invece come condizione dell’azione, con la conseguenza che la confisca penale non incide sulla quantificazione del risarcimento erariale.

Il Fatto

Due dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, all’epoca preposti a uffici della Direzione provinciale di Venezia e del Centro Operativo locale, sono stati condannati in primo grado, a titolo di dolo, al risarcimento del danno erariale per avere favorito, in concorso, la definizione di accertamenti tributari in termini vantaggiosi per alcune società riconducibili a un gruppo imprenditoriale, con riduzione di imposte, sanzioni e interessi, in cambio di somme di denaro. La Sezione giurisdizionale per il Veneto ha quantificato il pregiudizio complessivo in oltre 4,7 milioni di euro a titolo di danno patrimoniale, cui ha aggiunto il danno all’immagine e il danno da disservizio.

Entrambi i convenuti hanno impugnato la decisione, contestando l’accertamento dei fatti, il nesso causale, la quantificazione del danno e, soprattutto, l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento emessa nei loro confronti in sede penale. La Procura generale ha chiesto la conferma integrale, sollevando in via gradata un profilo di illegittimità costituzionale per eccesso di delega della riforma c.d. Cartabia.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione degli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. elimina sia l’efficacia di giudicato sia il valore probatorio della pronuncia nei giudizi diversi da quello penale, compreso quello per accertamento della responsabilità contabile. La riforma, si osserva, cancella il previgente art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. che equiparava il patteggiamento alla condanna e introduce una deroga al regime dell’art. 651 cod. proc. pen., già interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, il Collegio esclude che la novella incida sul principio di circolarità delle prove, costantemente riconosciuto in sede contabile. La sentenza di patteggiamento non può più fondare una presunzione di colpevolezza con inversione dell’onere probatorio, ma può assumere il valore di mero indizio, ove trovi riscontro in altri elementi. Il giudice contabile può infatti acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio, prove atipiche formate in altri procedimenti, applicando gli artt. 94 e 95 c.g.c.

Sul versante del danno all’immagine, la Corte esclude l’applicabilità della prima e della seconda parte dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non equipara il patteggiamento alla condanna, ma introduce una condizione di proponibilità dell’azione. La terza parte della norma — il patteggiamento “vale condanna” in via residuale — consente di ritenere integrato il presupposto, salvo il libero apprezzamento del materiale probatorio. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura generale è dichiarata irrilevante.

Nel merito, la Sezione conferma l’illegittimità degli accordi conciliativi, ritenuti atti di rinuncia al credito tributario privi di giustificazione causale, in contrasto con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria desumibile dagli artt. 23 e 53 Cost. Le intercettazioni e le dazioni di denaro, temporalmente sincroniche agli accordi, confermano l’apporto causale degli appellanti.

Il quantum viene ridotto: si espungono le poste relative agli anni 2012 e 2014, prive di nesso psicologico provato, e si applica una riduzione per il concorso causale dell’Ufficio regionale e per l’apporto di terzi non citati. Il danno patrimoniale è quindi rideterminato in euro 1.976.840,00. Confermate le poste da danno all’immagine e danno da disservizio, con rigetto delle censure su proporzionalità, ne bis in idem e compensatio lucri cum damno. La confisca penale non incide sulla quantificazione risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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