Riliquidazione pensione militari: coefficiente 2,44% anche sotto i 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 21 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il beneficio previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non opera al di fuori del proprio contesto di riferimento, né come aliquota unitaria fissa del 44%, né con riguardo al periodo di servizio compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni. Il principio fissato dalle Sezioni riunite si estende ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.
Il Fatto
Il giudizio di primo grado era stato promosso da un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dall’11 dicembre 2013, per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale sarda, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso aderendo ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e riconoscendo il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31 dicembre 1995; aveva poi fissato la decorrenza del diritto al 26 giugno 2015, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Istituto.
L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, e sostenendo l’orientamento delle Sezioni di appello che esclude l’estensione dei principi nomofilattici a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità utile inferiore a 15 anni. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha dichiarato la contumacia dell’appellato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., non essendosi questi costituito nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito il gravame è stato giudicato infondato. Il Collegio ha aderito all’orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello. Le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
La pronuncia ha ritenuto che l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non sia applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento. L’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione avrebbe comportato il rischio di duplicazione della valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni: una prima volta nella quota retributiva, una seconda nella quota contributiva confluente nel montante di calcolo.
Il coefficiente è stato individuato in misura pari a 44 diviso il numero di anni che la legge n. 335/1995 fissa per l’assoggettamento al sistema misto. Esso consente di applicare una scala di accrescimento reale, rispettando la proporzionalità tra l’anzianità maturata al collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995. Tali principi sono stati estesi con la successiva sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021 anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 alla data del 31 dicembre 1995, come l’appellato.
Il Collegio si è pertanto conformato a tale percorso argomentativo e ha rigettato l’appello. Le spese sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica intervenuta in pendenza del gravame.
Nota della Redazione
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