Vincolo paesaggistico e demolizione d’ufficio anche per opere in edilizia libera (TAR Lazio n. 277 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di interventi edilizi in assenza di autorizzazione paesaggistica impone all’amministrazione comunale di irrogare la sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che rinvia all’art. 31 del medesimo testo unico. Tale obbligo prescinde dal regime autorizzatorio edilizio eventualmente disatteso e opera anche quando si tratti di opere riconducibili all’attività edilizia libera. La carenza del titolo paesaggistico è di per sé sufficiente a legittimare l’ordine di demolizione, non potendo l’amministrazione limitarsi alla sanzione pecuniaria prevista per la mancanza di SCIA. L’ordinanza che descriva le opere per relationem, mediante richiamo al rapporto di accertamento della polizia locale, assolve al proprio onere motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione in zona attinta da vincolo paesaggistico a ridosso del lago, impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di opere eseguite senza titolo su un preesistente manufatto, oltre alla rimessa in pristino dei luoghi. Il provvedimento descrive gli abusi per relationem, richiamando il rapporto della polizia municipale.
Il rapporto contesta il rifacimento degli impianti tecnologici, del bagno, della pavimentazione, degli intonaci, del manto di copertura con grondaie e la manutenzione delle facciate esterne, il tutto in assenza di titoli autorizzativi e in zona vincolata. L’ordinanza impugnata minaccia, in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto alla dedotta genericità del provvedimento, il TAR osserva che le opere sono descritte per relationem mediante il riferimento al rapporto della polizia municipale, che le dettaglia compiutamente. La censura è smentita dalle stesse difese del ricorrente, che analizza singolarmente le violazioni contestate, dimostrando di averne compreso consistenza e portata.
Nel merito, il ricorrente sostiene che si tratti di manutenzione ordinaria ex art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, rientrante nell’attività edilizia libera o al più soggetta a SCIA, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria. Il TAR non condivide tale impostazione: gli interventi risultano eseguiti, come non contestato, “in assenza di titoli autorizzativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in area paesaggisticamente vincolata, la carenza di titolo paesaggistico è già di per sé decisiva nel senso di legittimare l’ordine di demolizione. Le esigenze di tutela del vincolo possono esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, sicché le opere realizzate senza preventiva autorizzazione ne alterano l’aspetto esteriore.
Viene ribadito il principio per cui la realizzazione di opere edilizie in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica obbliga il Comune, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, a irrogare la più grave sanzione demolitoria di cui all’art. 31, a prescindere dal regime autorizzatorio disatteso e finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera, come affermato da T.A.R. Lazio, II quater, n. 2866 del 2026 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4223 del 2024. L’art. 27 rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo, non soltanto di quelli privi di permesso di costruire.
La riscontrata alterazione dello stato dei luoghi, sotto il profilo edilizio e paesaggistico, sorregge dunque l’ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.