L’acquisizione al patrimonio comunale non richiede la notifica a tutti i comproprietari (TAR Campania n. 1940 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobile abusivo, la mancata notificazione dell’ordine di demolizione e del conseguente provvedimento acquisitivo a tutti i comproprietari non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che resta valido ed efficace. La notificazione è condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria, presupposto di operatività nei confronti dei diretti destinatari, con la conseguenza che l’omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Il comproprietario ritualmente destinatario degli atti non ha interesse a dolersi della mancata notifica agli altri. Il Commissario ad acta può adottare il provvedimento acquisitivo in esecuzione della sentenza che ha accertato il silenzio-inadempimento del Comune, senza travalicare i propri poteri. Il ricorrente che intenda contestare la legittimità delle opere acquisite deve impugnare le presupposte ordinanze di demolizione. Decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’acquisizione, il bene è ipso iure dell’Amministrazione e il responsabile non è più legittimato a proporre istanza di accertamento di conformità.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile sito in Boscotrecase hanno impugnato l’ordinanza del Commissario ad acta, adottata in esecuzione di una precedente sentenza della Sezione che aveva accertato il silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida di una controinteressata. Il provvedimento disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una serie di manufatti, dell’area di sedime e del diritto di passaggio per una superficie complessiva di m2 4.000.
I ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere del Commissario, la mancata notificazione a tutti i comproprietari, il difetto di istruttoria e l’asserita sanabilità delle opere ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso di una ricorrente, con conseguente interruzione del processo e successiva riassunzione da parte degli eredi. Il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio proposta dal Comune, ritenendo la causa matura per la decisione, e prescinde dalle eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata, dichiarando il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.
Il primo motivo è infondato. La sentenza n. 3217 del 16 maggio 2018 aveva imposto al Comune di provvedere sulla diffida, concludendo con una delle sanzioni tipiche del d.P.R. n. 380/2001. La nota comunale richiamata non conteneva alcun provvedimento sanzionatorio, limitandosi a rappresentare la mera calendarizzazione dell’attività repressiva. Il provvedimento del Commissario ad acta non può quindi ritenersi atto inefficace.
Il secondo motivo è infondato. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il Collegio osserva che, pur dovendo l’ordine di demolizione essere notificato a tutti i proprietari, il comproprietario che abbia ritualmente ricevuto la notificazione non ha interesse a censurare la mancata notifica agli altri. La notificazione è condizione legale di efficacia dell’atto e la sua omissione è deducibile solo dal soggetto nel cui interesse è posta.
Il terzo motivo è inammissibile. Le censure sulla proprietà difettano di interesse; le altre avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione delle presupposte ordinanze di demolizione del 2011, espressamente richiamate. Il provvedimento acquisitivo sarebbe illegittimo solo se avesse esteso gli effetti traslativi oltre i limiti della presupposta ordinanza.
Anche il quarto motivo è inammissibile. La questione della sanabilità andava fatta valere impugnando le ordinanze del 2011. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Collegio rileva che, decorso il termine di novanta giorni, l’Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene e il responsabile non è più legittimato a proporre istanza di accertamento di conformità.
Nota della Redazione
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