Divieto prefettizio di detenzione di armi e valutazione prognostica di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 2522 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 costituisce espressione di un potere di natura preventiva, fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto. Esso non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale né l’attualità di condotte penalmente rilevanti, essendo sufficiente che l’interessato non dia affidamento di non abusarne. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione. L’Autorità di P.S. può valutare i fatti di reato nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con archiviazione o estinzione per prescrizione. Il divieto non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, sussistendo di per sé ragioni di urgenza legate alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un fucile da caccia ereditato dal padre e regolarmente detenuto dal 1986, impugnava il provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo con cui gli veniva vietata la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché la proposta della Questura posta a fondamento del divieto. L’Amministrazione aveva qualificato l’interessato come soggetto inaffidabile, valorizzando una condanna per minaccia risalente al 2009, un procedimento penale per reati commessi nel 2013 definito con archiviazione, alcuni controlli in compagnia di soggetto pregiudicato e un controllo domiciliare dell’8 giugno 2023 da cui era derivato il ritiro amministrativo delle armi e il deferimento per omessa custodia.
Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, l’insufficienza e l’inattualità degli elementi valorizzati, la genericità dei richiami ai controlli e la mancanza di una valutazione complessiva della personalità. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del potere esercitato, riconducendolo all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931. Si tratta di un potere eminentemente preventivo, che non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né l’attualità di condotte penalmente rilevanti: è sufficiente che l’interessato non offra affidamento di non abusarne. In tal senso richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 1543 del 2021; n. 2135 del 2019; n. 4931 del 2018) e la Corte cost. n. 440/1993, secondo cui la natura eccezionale del porto d’armi giustifica un controllo amministrativo particolarmente penetrante.
Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, n. 5678 del 2012). Nel caso concreto il provvedimento dà conto di due condotte penalmente rilevanti e giudizialmente accertate — la minaccia del 26 novembre 2009 e i reati di atti persecutori aggravati e minaccia commessi dal marzo all’ottobre 2013, definiti con proscioglimento per prescrizione e ordine di confisca — nonché di un deferimento per omessa custodia e di controlli in compagnia di soggetto controindicato, legato da vincolo di parentela.
Quanto all’eccepita inattualità dei fatti, il Collegio osserva che i provvedimenti gravati danno conto di comportamenti non consoni al possesso di armi anche recenti: il deferimento per omessa custodia, la cui archiviazione non elimina la valenza della condotta in ambito amministrativo, e i controlli del periodo 2020/2022. L’Autorità di P.S. può infatti valutare i fatti di reato nell’oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione quando questo si concluda con archiviazione o estinzione per prescrizione, esiti che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3137 del 2022).
Infine, la censura procedimentale è respinta: il divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. non implica l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento caratterizzato da urgenza (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2271 del 2024). Il Collegio aggiunge che, per la gravità delle condotte, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato; la manifesta infondatezza comporta la revoca del decreto di provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002), con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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