Violazione del brevetto e gara pubblica spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 4745 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il titolare di un brevetto impugna il bando di gara e l’aggiudicazione, deducendo l’usurpazione della propria privativa industriale, non si risolve in un accertamento incidentale del presupposto del potere amministrativo ai sensi dell’art. 8 c.p.a., ma in un accertamento principale sulla titolarità e sulla violazione del diritto di esclusiva. In tale ipotesi l’esercizio del potere pubblicistico si atteggia a violazione della norma di relazione e la cognizione spetta al giudice ordinario, non sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per difetto del collegamento tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Il criterio del petitum sostanziale impone di qualificare la controversia in base al contenuto oggettivo della pretesa e non alla veste formale dell’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un brevetto industriale relativo a un sistema di diagnostica impresenziata, impugnava dinanzi al TAR Lazio il bando di gara indetto da RFI per la fornitura e il servizio di manutenzione di treni bimodali attrezzati con tali sistemi, nonché l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento concorrente. Il TAR respingeva entrambi i motivi, relativi alla dedotta violazione dei diritti di proprietà industriale e alla mancata suddivisione in lotti della gara.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello incidentale di RFI, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la pretesa come accertamento principale di natura civilistica. La società proponeva quindi ricorso alle Sezioni unite per violazione degli artt. 7, 8 e 133 c.p.a., sostenendo la configurabilità di un accertamento meramente incidentale del diritto di privativa.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni unite ricostruiscono la domanda originaria muovendo dal criterio del petitum sostanziale. Sotto la denuncia formale di illegittimità del bando, la ricorrente aveva in realtà dedotto l’impossibilità e l’illiceità dell’oggetto della procedura, sul presupposto della sovrapponibilità delle prestazioni a una tecnologia coperta da brevetto di cui si assumeva titolare esclusiva. La censura mirava dunque a far accertare l’usurpazione del brevetto.
Tale accertamento, osserva la Corte, non avrebbe potuto riverberarsi sull’illegittimità del bando o degli atti consequenziali, ma era strumentalmente diretto a far emergere la pretesa su un piano diverso, quello della responsabilità risarcitoria di natura civilistica. Sintomatica di questa impostazione è la rubrica del primo motivo del ricorso introduttivo, che richiamava la legge n. 633/1941 e l’art. 1325 cod. civ., oltre all’azione promossa in parallelo davanti alla sezione specializzata per i brevetti del Tribunale di Roma, con richiesta di inibizione dell’uso abusivo.
Ne deriva che l’accertamento demandato al giudice amministrativo non costituisce una questione pregiudiziale incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a., estranea com’è al procedimento amministrativo che aveva condotto all’indizione della gara. L’esercizio del potere pubblicistico si atteggia piuttosto a violazione della norma di relazione, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.
La Corte esclude altresì la configurabilità della giurisdizione esclusiva, difettando il collegamento tra diritti soggettivi e interessi legittimi che ne costituisce il tratto distintivo: viene in rilievo il solo diritto soggettivo al rispetto della privativa, distinto dall’interesse legittimo a partecipare a una procedura corretta. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma della giurisdizione del giudice ordinario, condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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