Leasing traslativo risolto ante fallimento e credito del concedente (Cass. civ. Sez. I n. 15009 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, non è predicabile un’applicazione analogica della disciplina dell’art. 72 quater l. fall., di natura eccezionale e a portata endoconcorsuale, presupponendo essa lo scioglimento del contratto ancora pendente ad opera del curatore. Trova invece applicazione la disciplina dell’art. 1526 c.c., con la conseguenza che il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante da clausola penale deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o allegando una stima attendibile del valore di mercato all’attualità. Il giudice è investito del potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e di individuare le norme applicabili, anche in difformità delle indicazioni delle parti, senza incorrere in ultrapetizione ove non sostituisca la domanda proposta.

Il Fatto

La società concedente, mandataria di una società di leasing, chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento, in via chirografaria, per il saldo di canoni scaduti relativi a quattro contratti di locazione finanziaria conclusi con la ditta poi fallita.

Il giudice delegato escludeva il credito, ritenendo la documentazione priva di data certa e non opponibile alla curatela. Il Tribunale di Catania, in sede di opposizione, rigettava il ricorso rilevando che i contratti, aventi ad oggetto autoveicoli e una gru, erano già stati risolti prima del fallimento e che il leasing, per il valore dei beni superiore al prezzo di riscatto, doveva qualificarsi come traslativo. Nulla era quindi dovuto a titolo di canoni insoluti, non essendo stata proposta autonoma domanda di equo compenso ai sensi dell’art. 1526 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che denuncia ultrapetizione per avere il Tribunale deciso sulla base della diversa questione della natura traslativa del leasing. Il motivo è infondato: il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e individuare le norme applicabili, anche in difformità delle indicazioni delle parti. Il limite è superato solo ove si sostituisca la domanda con una diversa, fondandosi su una realtà fattuale non dedotta. Il Tribunale si è limitato a rilevare la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa, compiendo una sussunzione della locazione finanziaria nella vendita con riserva.

Anche il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancata assegnazione del termine a memorie, è respinto: l’applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà non costituisce sollevazione d’ufficio di una questione mai sottoposta al contraddittorio, ma passaggio della decisione di insussistenza dell’elemento costitutivo della domanda.

Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 72 quater l. fall. La Corte richiama il consolidato orientamento: la norma fallimentare è di natura eccezionale e a portata endoconcorsuale e presuppone lo scioglimento del contratto ancora pendente. Il “diritto vivente” ha escluso l’applicazione analogica in caso di leasing risolto prima del fallimento, rinvenendo la disposizione idonea nell’art. 1526 c.c. in ipotesi di leasing traslativo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021.

Il quarto motivo, che prospetta l’applicazione dell’art. 1458 c.c. in luogo dell’art. 1526 c.c., è inammissibile. Le Sezioni Unite n. 2061/2021 hanno stabilito che la disciplina della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi: per i contratti anteriormente risolti resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e traslativo. Il Tribunale ha accertato in fatto, con valutazione non sindacabile, il valore residuo dei beni superiore al prezzo di opzione.

Il quinto motivo è infondato, pur richiedendo la motivazione rettifica. La clausola penale in leasing traslativo, astrattamente legittima, non può consentire al concedente di ricevere più di quanto avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione. Il concedente che intenda farla valere deve proporre apposita domanda di insinuazione, indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato, per consentire la riduzione ad equità. Nel caso di specie la ricorrente non aveva indicato tali elementi. Il sesto motivo, sulle spese, è inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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