Revisione e prova nuova: la perizia fonica basata sull’intelligenza artificiale non basta se il metodo non è dedotto come innovativo (Cass. pen. n. 29015/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29015/2026, camera di consiglio del 20 maggio 2026 (sent. sez. 434/2026), R.G.N. 6288/2026. Presidente Massimo Ricciarelli, Relatrice Stefania Riccio.
Il principio di diritto
La valutazione preliminare di non manifesta infondatezza dell’istanza di revisione fondata su nuove prove comporta una delibazione sommaria, ma non superficiale, della loro astratta idoneità a rimuovere il giudicato, da compiersi attraverso il confronto con il tessuto motivazionale della sentenza da revisionare; non rientrano tra le ‘nuove prove’ rilevanti ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quelle già esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento. Una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi già noti può costituire ‘prova nuova’ solo se fondata su metodologie nuove, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi; il richiamo generico a metodiche che ‘sfruttano l’intelligenza artificiale’ o a dati biometrici, privo di reale contenuto informativo su affidabilità e carattere innovativo del metodo, non integra il requisito della novità.
Il fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta contro una condanna irrevocabile per falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, relativa a fondi strutturali e per il turismo erogati dalla Regione Lombardia. La richiesta si fondava su due consulenze foniche che, con metodiche asseritamente più evolute, escludevano che il condannato fosse l’interlocutore di una conversazione intercettata ritenuta centrale. Il ricorso lamentava che la Corte avesse valutato nel merito le nuove prove, anziché arrestarsi a una delibazione astratta.
La motivazione
La Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice della revisione: la delibazione preliminare, pur sommaria, deve confrontarsi con l’impianto motivazionale della sentenza da revisionare, e nel caso la conversazione contestata non era decisiva, inserendosi in un quadro probatorio composto da ulteriori intercettazioni e dichiarazioni già vagliate. L’istanza mirava in realtà a una rivisitazione critica di prove già esaminate, non deducibile in sede di revisione. Quanto alla novità del metodo, le indicazioni del ricorrente sulle nuove perizie foniche erano vaghe, prive di reale contenuto informativo sulle metodologie e sulla loro affidabilità scientifica.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa il confine della ‘prova nuova’ nella revisione, con un’indicazione attuale sull’uso delle nuove tecnologie forensi. Una perizia che riesamina materiale già noto non è di per sé prova nuova: lo diventa solo se poggia su un metodo effettivamente più evoluto, idoneo a cogliere dati obiettivi nuovi. Invocare genericamente l’intelligenza artificiale o la comparazione biometrica non basta: occorre dedurre e documentare in che cosa il metodo sia innovativo e perché sia affidabile.
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