Violenza sessuale su minore e aggravante della minorata difesa (Cass. pen. n. 36346/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., il giudice deve operare una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età. Ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. L’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. (minorata difesa) può essere integrata dalla chiusura del luogo in cui è commesso il reato e dalla sproporzione di età e forza fisica tra l’agente e la vittima, senza che sia necessaria la prova di un effettivo e concreto impedimento della difesa.
Il Fatto
Un uomo ultrasessantenne è stato condannato per il reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.) per avere, afferrando per il collo un minore di dieci anni, portandolo nel box nella sua disponibilità e chiudendosi dentro con lui, costretto il minore a subire atti sessuali (baci sul collo, tentativo di bacio sulla lingua, richiesta di abbassarsi i pantaloni). Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, in un box chiuso a chiave.
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a sei anni e quattro mesi di reclusione, negando l’attenuante dei casi di minore gravità (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.) e confermando l’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.). L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando tali statuizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo (mancata concessione dell’attenuante dei casi di minore gravità), ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per la violenza sessuale, l’attenuante in discussione richiede una valutazione globale del fatto, con particolare riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive, al grado di coartazione, alle condizioni della vittima (anche in relazione all’età) e all’entità della compressione della libertà sessuale. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato il diniego, valorizzando: il grado di coartazione (braccio al collo, chiusura del box), le modalità ingannevoli, l’età del minore (10 anni), il divario di età con l’imputato ultrasessantenne, e la progressività degli atti sessuali. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica e corretta in diritto, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli di preponderante rilievo.
Quanto al secondo motivo (sussistenza dell’aggravante della minorata difesa), la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura. La Corte d’appello aveva correttamente valorizzato non solo il fatto che il reato era stato commesso in un box chiuso a chiave, ostacolando la difesa, ma anche la sproporzione di forza fisica tra il minore e l’uomo adulto. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275/2021), secondo cui l’aggravante della minorata difesa può essere integrata dalla chiusura del luogo e dalla sproporzione di età e forza, senza necessità di provare un effettivo impedimento concreto.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della minore gravità: L’avvocato che contesta il diniego dell’attenuante dei casi di minore gravità deve dimostrare che la valutazione globale del fatto non ha tenuto conto di elementi decisivi (es. assenza di violenza fisica grave, assenza di danni psichici documentati), e che gli elementi di conclamata gravità (età della vittima, grado di coartazione) sono stati indebitamente duplicati; la mera allegazione dell’assenza di conseguenze psicologiche non è sufficiente se altri elementi di gravità sussistono.
- Impugnazione dell’aggravante della minorata difesa: Per contestare l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., la difesa deve dimostrare che il luogo non era realmente ostacolante (es. box aperto o con possibilità di fuga) e che non vi era una significativa sproporzione di forza; non è sufficiente eccepire la genericità della motivazione se il giudice ha indicato elementi concreti (chiusura del luogo, divario di età).
- Effetti della condanna sulla sospensione condizionale: La condanna per violenza sessuale aggravata, anche se la pena è inferiore a due anni, può essere ostativa alla sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 164, comma 5, cod. pen., e produce effetti negativi sui benefici penitenziari; l’avvocato deve valutare la possibilità di eccepire l’applicabilità dell’attenuante per contenere la pena entro il limite di due anni o per escludere l’ostatività.
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