Revoca statuizioni civili se prescrizione matura prima della sentenza di primo grado (Cass. pen. Sez. II n. 9610 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, investito dell’impugnazione ai soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen., non può condannare l’imputato al risarcimento del danno quando accerta che la prescrizione del reato è maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. Il potere di decidere sugli effetti civili presuppone una pronuncia di condanna ex art. 533 cod. proc. pen., richiamata dall’art. 538 cod. proc. pen., applicabile in appello per il rinvio dell’art. 598 cod. proc. pen.: ove tale presupposto manchi, le statuizioni civili contenute in primo grado devono essere revocate.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Bari, condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili in relazione al contestato reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Avverso tale pronuncia i difensori dell’imputato proponevano ricorso per cassazione, deducendo con distinti motivi la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per insussistenza dell’elemento costitutivo del reato, il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancata rinnovazione istruttoria e la violazione dell’art. 576 cod. proc. pen., non potendo il giudice di appello riformare ai soli effetti civili la sentenza di primo grado essendo i fatti estinti per prescrizione maturata prima della pronuncia del tribunale. Le parti civili, con memoria, chiedevano il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ritiene fondato, con valore assorbente, il terzo motivo di ricorso, come del resto rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. Il giudice di appello, investito dell’impugnazione formulata dalle parti civili, non poteva condannare l’imputato al risarcimento del danno dopo avere valutato che la prescrizione era maturata prima della decisione del tribunale.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 10086 del 13.07.1998 (Citaristi), secondo cui è illegittima la sentenza d’appello che, accertando la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute: in tale ipotesi non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili.
Il tema è poi sviluppato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 25083 del 11.07.2006 (Negri), per la quale il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato su impugnazione ai soli effetti civili, può condannare l’imputato al risarcimento in favore della parte civile, atteso che l’art. 576 cod. proc. pen. gli conferisce il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione. In motivazione si chiarisce tuttavia che, se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare in primo grado in luogo della formula più liberatoria, il giudice dell’impugnazione non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell’art. 538, comma 1, cod. proc. pen.
Se il giudice di appello ripete i suoi poteri da quello di primo grado, il presupposto della condanna in appello ai soli effetti civili può essere solo la pronuncia di una sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen. L’art. 538 cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo dell’art. 598 cod. proc. pen., prevede che il giudice decide sulla domanda di restituzioni e risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna: l’espressa previsione attribuisce valore vincolante all’affermazione di responsabilità sull’imputazione, con la conseguenza che, ove il giudice di appello concluda per la maturata prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado, non può accogliere la domanda civile.
Tali principi risultano ribaditi dal recente intervento delle Sezioni Unite n. 39614 del 28.04.2022, secondo cui, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione, per semplice constatazione di un errore del giudice di prime cure o per valutazioni difformi, che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. Nel caso in esame, valutata la maturazione della prescrizione alla data del 3 settembre 2021, il giudice di appello non poteva riformare la decisione di prime cure e condannare l’imputato al risarcimento del danno. L’impugnata sentenza è pertanto annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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