Violenza sulle cose e furto in abitazione con fascette di protezione (Cass. pen. Sez. V n. 30622 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose non è necessario che l’azione sia esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento: è sufficiente che essa colpisca lo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace protezione, dovendosi escludere che assuma rilievo l’idoneità del mezzo offeso a un solo utilizzo. Integra il delitto di furto in abitazione la sottrazione commessa all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione, il cui accesso sia consentito in via diretta esclusivamente dall’immobile. La tutela dell’art. 624-bis cod. pen. non presuppone un diritto di proprietà certo in capo alla persona offesa, essendo posta a protezione di chi detenga o possieda il bene in modo non occasionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 febbraio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di La Spezia, riconosceva le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta in primo grado per il delitto di cui all’art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. L’imputata era stata condannata per essersi impossessata di una foto-trappola di proprietà della parte civile, introducendosi nel giardino di pertinenza dell’abitazione di quest’ultima e asportando l’oggetto dopo aver reciso con le forbici le fascette che lo legavano alla recinzione.

Avverso tale pronuncia la condannata proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, con i quali contestava la qualificazione del fatto, il riconoscimento dell’aggravante della violenza sulle cose, l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. e la mancata acquisizione della sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva escluso la certezza sulla proprietà dei luoghi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte rileva che l’accesso al giardino era consentito in via diretta esclusivamente dall’abitazione della persona offesa, essendo stato scavalcato il muro perimetrale. Il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, secondo cui nella nozione di privata dimora rientrano i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

La Corte sottolinea che la norma non è posta a tutela del diritto di proprietà, ma del diritto di chi detenga o possieda il bene in modo non occasionale. Ne deriva l’irrilevanza della controversia sulla titolarità dell’area e, con essa, della mancata acquisizione della sentenza invocata dalla ricorrente.

Sul secondo profilo, il Collegio aderisce al principio della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità dell’aggravante, non occorre che la violenza sia esercitata direttamente sulla res oggetto di impossessamento, essendo sufficiente che sia posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la protezione. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. V n. 33898 del 2017 e Sez. VII n. 2067 del 2022, entrambe relative ai dispositivi antitaccheggio.

Le fascette recise sono qualificate come strumento di completamento e di protezione della cosa principale, alla quale erano collegate stabilmente. Il taglio ha quindi determinato il venir meno dello scopo di protezione dal pericolo di furto. Irrilevante è l’argomento della ricorrente secondo cui la persona offesa avrebbe dovuto anch’essa recidere le fascette e applicarne di nuove, poiché ciascuna è idonea a un solo utilizzo.

Infine, la Corte ritiene infondati, ai limiti dell’inammissibilità, il secondo e il terzo motivo. La rinnovazione dibattimentale è dovuta solo nei casi in cui la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova non esercitato per forza maggiore o per sopravvenienza, ovvero all’irragionevole rigetto della prova ritualmente richiesta in primo grado. Il giudice di appello ha poi ritenuto, con motivazione adeguata, di poter decidere allo stato degli atti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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