Matrimonio fittizio con straniero irregolare integra il favoreggiamento dell’immigrazione (Cass. pen. Sez. I n. 30625 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale il fatto di contrarre, verso corrispettivo in denaro, matrimonio con un cittadino extracomunitario al fine di fargli conseguire un titolo di accesso e permanenza in Italia. Risponde di concorso nel medesimo reato anche colui che ponga in essere condotte successive alla celebrazione, purché riconducibili ad accordi pregressi e funzionali al mantenimento dello scopo illecito. In tema di falso ideologico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento sulla base di atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento è ideologicamente falso e del falso risponde il soggetto che ha indotto in errore il pubblico ufficiale, non il pubblico ufficiale tratto in inganno. È irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, che la sottoscrizione apposta dal privato sia autenticata.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, in esito a rito abbreviato, aveva ritenuto tre imputati responsabili del reato di favoreggiamento della permanenza irregolare di un cittadino extracomunitario sul territorio dello Stato. Il fatto era consistito nell’organizzazione e nella celebrazione di un matrimonio fittizio, con la partecipazione di un testimone e di un interprete, finalizzato a consentire allo straniero di ottenere il rilascio della carta familiare UE. Ad una delle imputate era contestato anche il reato di falso ideologico per induzione, per aver reso false dichiarazioni sull’effettività del matrimonio e della convivenza.

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma, riconosceva le attenuanti generiche a una sola imputata e rideterminava le pene. Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e, in un caso, travisamento delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i tre ricorsi. Il percorso argomentativo muove dall’affermazione del principio secondo cui integra il delitto di favoreggiamento il fatto di contrarre, dietro compenso, matrimonio con un cittadino extracomunitario irregolarmente immigrato, ponendolo nella condizione di ottenere il permesso di soggiorno ed evitare l’espulsione. A sostegno richiama un orientamento già consolidato (Sez. 1, n. 34993 del 22/09/2010; Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2009; Sez. 6, n. 20087 del 26/04/2011).

Il principio è stato ritenuto perfettamente applicabile al caso concreto, in cui una ricorrente, dietro compenso e in concorso con gli altri, aveva contratto matrimonio con il cittadino straniero irregolarmente immigrato, consentendogli di ottenere il rilascio della carta familiare UE. Su tale premessa, i singoli motivi sono stati valutati.

Il ricorso fondato sull’assenza di un profitto e sull’assertività delle doglianze è stato respinto: le censure, prive di argomenti a supporto, risultano generiche. Quanto al secondo imputato, la Corte ha ritenuto rivalutativi e aspecifici i rilievi volti a contestare l’integrazione del falso per induzione, valorizzando la ricostruzione cronologica dei fatti: il matrimonio fittizio, la dichiarazione successiva attestante la convivenza, l’istanza di rilascio della carta e il rilascio effettivo solo dopo le pressioni dei coimputati.

Sulla posizione dell’imputato che aveva contestato la configurabilità del contributo concorsuale fondato su condotte successive alla celebrazione, la Corte ha replicato che tali condotte non avrebbero senso se non riconducibili ad accordi pregressi, essendo la ricorrente intervenuta, in particolare, nel reclutamento della sposa compiacente, condotta antecedente al matrimonio. Il rilievo sull’inutilità del matrimonio rispetto alla sola dichiarazione di convivenza è stato giudicato inconferente, poiché la scelta concreta degli imputati era stata proprio quella di celebrare il matrimonio e poi attestare la convivenza.

Quanto al reato di falso per induzione, la Corte ha ribadito che, in presenza di un provvedimento adottato dal pubblico ufficiale sulla base di un presupposto inesistente, del falso risponde chi ha indotto in errore il pubblico ufficiale. È dunque irrilevante che la sottoscrizione del privato fosse autenticata: senza quella dichiarazione il pubblico ufficiale non avrebbe potuto essere indotto in errore. Da ciò la conferma dell’inammissibilità dei tre ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *