Sopravvenuta carenza d’interesse del P.G. in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 2423 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione, l’interesse all’impugnazione, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità del gravame, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della sua decisione. La sopravvenuta scarcerazione del condannato, per intervenuta espiazione della pena oggetto del cumulo, determina una carenza di interesse sopraggiunta che rende inammissibile il ricorso del Procuratore generale, poiché dall’eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna utilità concreta per l’impugnante, venendo meno la finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza presentata nell’interesse del condannato volta ad ottenere il cumulo materiale ex art. 663 cod. proc. pen. di tre distinti titoli esecutivi. La richiesta, relativa a periodi di detenzione già scontati, era finalizzata al recupero di giorni di liberazione anticipata.
Avverso tale ordinanza, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 78 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen. Secondo l’ufficio impugnante, non avrebbero potuto essere computati come espiate pene per reati commessi in epoca successiva all’inizio dell’esecuzione, configurandosi altrimenti un effetto di impunità anticipato. La questione era stata sollevata in relazione a periodi di detenzione precedenti alla commissione dei reati oggetto dei successivi provvedimenti di cumulo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che, a seguito di accertamenti eseguiti tramite la Cancelleria, il condannato era stato scarcerato in data successiva alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha assunto rilievo decisivo ai fini della decisione.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interesse all’impugnazione, quale condizione posta dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere correlato alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella gravata. Ha altresì evidenziato come il requisito debba persistere anche al momento della decisione del gravame, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ivi incluse le Sezioni Unite n. 6624 del 2011.
Proprio richiamando la categoria della carenza di interesse sopraggiunta, la Corte ha osservato che l’istanza originaria era finalizzata alla fruizione della liberazione anticipata. Cessata la condizione di detenzione per l’intervenuta espiazione della pena, è venuto meno qualsivoglia interesse alla decisione dell’impugnazione, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe produrre alcun effetto sulla posizione esecutiva del condannato. Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese processuali, attesa la natura pubblica dell’organo ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti