Furto in abitazione senza effrazione occorre nesso tra introduzione e impossessamento (Cass. pen. Sez. 5 n. 15164 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’affermazione di responsabilità per il delitto di furto in privata dimora si fonda legittimamente su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., qualora le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa risultino prive del benché minimo riscontro fattuale e si pongano al di fuori dell’ordine naturale delle cose. La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non impone di preferire ipotesi astrattamente formulabili ma non individuate neppure in astratto nei loro elementi costitutivi. Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, non è necessaria l’effrazione, essendo sufficiente che tra l’introduzione nell’immobile e l’impossessamento sussista un nesso finalistico, non meramente occasionale né integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto di furto in una casa parrocchiale, aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., e in appello la Corte di Cagliari, esclusa l’aggravante, aveva rideterminato la pena. L’imputato era stato fermato dalla polizia giudiziaria poco dopo il fatto, seduto da solo in una piazza deserta, con uno zaino contenente la refurtiva e arnesi da scasso. Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore ricorreva per cassazione deducendo due motivi: l’insufficienza probatoria in ordine alla identificazione dell’autore del reato e la mancata riqualificazione del fatto in ricettazione, stante l’asserita natura solo presuntiva degli elementi di accusa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, osservando come la sentenza impugnata avesse enunciato con chiarezza una pluralità di indizi convergenti: il ricorrente era l’unico soggetto presente nella piazza teatro dei fatti, descritta come deserta; lo zaino era nella sua disponibilità; il lasso temporale tra il furto e l’arresto era stato assai breve; la sua presenza in zona non era altrimenti giustificabile, non abitando nel luogo. A tali elementi si aggiungeva il ritrovamento di un rotolo portagioielli recante una scritta con il nome della parrocchia, che aveva consentito di accertare la provenienza della refurtiva.

Quanto alla censura relativa al silenzio serbato in sede di convalida, la Corte ha precisato che la sentenza di merito non ne aveva tratto un elemento di colpevolezza, ma si era limitata a rilevare l’assenza di ricostruzioni alternative circa la proprietà dello zaino, senza valorizzare la prerogativa difensiva del silenzio.

La Corte ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza in tema di prova indiziaria, rammentando che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Ha altresì evidenziato che, per insinuare il ragionevole dubbio, le alternative ricostruttive devono avere un minimo riscontro nell’ordine normale delle cose. Nella specie, nessuna diversa spiegazione dei fatti era individuabile neppure in astratto, se non attraverso una operazione di fantasia priva di riscontro fattuale.

Quanto alla richiesta di riqualificazione in ricettazione, la Corte ha rilevato come la prospettazione difensiva implicasse una diversa valutazione delle risultanze di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi affrontato il tema del nesso finalistico richiesto per la configurabilità del furto in abitazione, rammentando che deve sussistere un legame tra l’introduzione nell’immobile e l’impossessamento, non essendo sufficiente lo sfruttamento di un’occasione propizia. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non si era introdotto nella parrocchia con il consenso della persona offesa, ma proprio allo specifico fine di impossessarsi dei beni rinvenuti nella sua disponibilità, ancorché senza forzare la porta d’ingresso.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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