Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale per l’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 5021 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista a carico di chi appone il visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999 ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza ad iscrivere a ruolo, nei confronti del professionista, la somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza non è derogabile e l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato di assistenza fiscale, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni di diversi contribuenti, tutte relative alla medesima annualità d’imposta e riferibili a soggetti con domicilio fiscale nel territorio di competenza di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate.

All’esito del controllo formale delle dichiarazioni, quell’ufficio ritenne infedele il visto apposto e iscrisse a ruolo a carico del professionista imposta, sanzione e interessi. Il professionista impugnò le cartelle di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse i ricorsi riuniti, ravvisando la natura sanzionatoria della norma e il difetto di competenza dell’ufficio procedente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riformò la decisione, confermando la legittimità delle cartelle; di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la competenza dell’ufficio che ha formato il ruolo. Il ricorrente sostiene che, per l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, cioè dello stesso professionista che ha apposto il visto, e non all’ufficio competente per il domicilio del contribuente assistito.

La Corte reputa il motivo fondato. Richiamando un orientamento già formatosi sulla medesima fattispecie, anche tra le stesse parti, il Collegio ribadisce che la responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva. Da ciò discende che la competenza ad iscrivere a ruolo, nei confronti di tali soggetti, la somma pari all’imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Tale attribuzione, precisa la Corte, non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in sua violazione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14785/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024, Cass. n. 14749/2024, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024, Cass. n. 11790/2024). Il Collegio non ravvisa argomenti per discostarsi da tale orientamento e intende dargli continuità.

Accolto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito: i ricorsi introduttivi sono accolti per la nullità dell’atto impugnato in primo grado, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto. Resta assorbito il secondo motivo, relativo alla diversa quantificazione della sanzione in applicazione del favor rei per effetto delle modifiche all’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241 del 1997 introdotte dal d.l. n. 4 del 2019. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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