IVA e dichiarazione d’intento: la buona fede del cedente va provata con tutte le misure ragionevoli (Cass. civ. Sez. 5 n. 16562 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 è soggetto a rigorosi presupposti applicativi. La responsabilità del cedente, in caso di dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, non è esclusa né ridotta dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 175 del 2014, che hanno solo modificato le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Il fornitore che effettua la cessione senza applicazione dell’imposta deve dimostrare la propria estraneità alla frode, provando di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali o di non aver potuto rendersene conto, pur avendo adottato tutte le misure ragionevoli. La relativa valutazione si fonda su elementi presuntivi che il giudice di merito deve esaminare prima singolarmente e poi complessivamente, non potendosi limitare a escludere la rilevanza dei singoli indizi senza una verifica unitaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per il recupero di IVA relativo all’anno 2015, contestando la cessione di veicoli in regime di non imponibilità ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 a favore di soggetti che, pur avendo inviato le dichiarazioni d’intento, non possedevano i requisiti per essere considerati esportatori abituali.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo di aver impiegato la diligenza richiesta a un operatore economico. Il ricorso era rigettato in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo la contribuente in buona fede: ella non aveva accesso all’anagrafe tributaria e il controllo sulla qualifica degli acquirenti era riservato all’Amministrazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il primo motivo, relativo al vizio di motivazione. Il giudice d’appello aveva reso una motivazione sintetica, ma non apparente: essa non presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili né era incomprensibile. L’eventuale erroneità delle conclusioni non integra il vizio denunciato.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 e chiarisce che la riforma del d.lgs. n. 175 del 2014 ha inciso solo sugli aspetti formali della trasmissione della dichiarazione d’intento, che ora è inoltrata telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non può desumersi da tale modifica alcuna riduzione della diligenza richiesta al cedente, il quale, in caso di frode del cessionario, resta obbligato al pagamento dell’imposta salvo che dimostri la propria estraneità, avendo adottato ogni misura ragionevole per evitare di parteciparvi, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze Teleos e Kittel.

Quanto alla prova, la Corte richiama la giurisprudenza in tema di presunzioni semplici: il giudice di merito deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro insieme, poiché elementi atomisticamente irrilevanti possono assumere valore indiziario se considerati congiuntamente. La Corte regionale aveva invece omesso tale valutazione complessiva, limitandosi a richiamare l’impossibilità di accesso all’anagrafe tributaria e l’esiguo numero di cessioni, senza confrontare tali circostanze con gli elementi di segno contrario indicati nell’avviso – quali il fallimento di uno dei cessionari, la recente costituzione di altri e le irregolarità fiscali – che avrebbero dovuto indurre a dubbi un operatore accorto.

Infine, la Corte esclude l’eccezione di giudicato esterno fondata su una sentenza relativa all’anno 2017. I fatti materiali delle contestazioni, seppur analoghi, sono necessariamente diversi da un periodo d’imposta all’altro, ben potendo un’impresa acquisire nel tempo i requisiti di esportatore abituale. La sentenza è quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione alla luce di tali principi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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