Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale e nullità della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 2648 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997 a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti del professionista, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, appone il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni Modello 730/2015 di una contribuente con domicilio fiscale nel territorio dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Milano.

La direzione provinciale di Milano sottopone a controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 la dichiarazione dell’assistito e, ritenendo infedele il visto, iscrive a ruolo a carico del professionista imposta, sanzione e interessi. Impugnata la cartella, la Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo natura sanzionatoria alla norma e applicando il favor rei. La Commissione tributaria regionale riforma la decisione e conferma integralmente le cartelle. Il professionista ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la competenza dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo. Il ricorrente sostiene che, per il combinato disposto del comma 1, lett. a) e del comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, competente sarebbe la direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e non l’ufficio competente per il contribuente assistito.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando il proprio orientamento sulla medesima fattispecie, afferma che la responsabilità del professionista che rilascia il visto infedele ha funzione anche punitiva. Da ciò discende che la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, determinata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Tale attribuzione non è derogabile. L’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo, con la conseguenza che la cartella di pagamento formatasi a valle dell’iscrizione a ruolo è viziata. La Corte richiama espressamente i propri precedenti conformi, tra cui Cass. n. 11660/2024 e, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024, n. 14792/2024, n. 14787/2024, n. 14785/2024, n. 14779/2024, n. 14750/2024, n. 14749/2024, n. 14745/2024, n. 14699/2024, n. 14578/2024, n. 11818/2024, n. 11806/2024, n. 11799/2024, n. 11790/2024, dichiarando di voler dare continuità a tale orientamento.

Non ravvisando argomenti per discostarsene, il Collegio accoglie il primo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del professionista, dichiarando la nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio che ha provveduto. Restano assorbiti il secondo motivo, sulla quantificazione della sanzione in applicazione del favor rei, e il terzo, sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale per genericità.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione della novità della questione e della recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *