Giudicato tributario e soggettività dell’ente impositore (Cass. civ. Sez. 5 n. 13435 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del giudicato esterno deve essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e non come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il giudicato formatosi in una controversia tra il contribuente e l’ente previdenziale non spiega efficacia nel giudizio tributario instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, attesa la diversità soggettiva delle parti e dei rapporti giuridici dedotti. In particolare, l’accertamento della natura autonoma dei rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica, passato in giudicato nel giudizio previdenziale, non vincola il giudice tributario chiamato a valutare la sussistenza dell’obbligo di operare le ritenute d’acconto.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo condotto congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dagli enti previdenziali, all’associazione sportiva dilettantistica veniva disconosciuta la qualifica di ente non commerciale, con consequenziali riprese fiscali per gli anni dal 2004 al 2008. Per l’annualità 2007, l’Ufficio contestava la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli istruttori, con conseguente recupero delle ritenute d’acconto non versate. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso.
Nel frattempo, gli atti impositivi emessi dagli enti previdenziali, fondati sulla medesima riqualificazione dei rapporti di lavoro, erano stati annullati dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato. La contribuente proponeva appello, producendo nel giudizio tali pronunce favorevoli e altre sentenze della stessa Commissione tributaria regionale relative ad altre annualità, anch’esse passate in giudicato, ma il giudice d’appello confermava la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso, articolato in due distinti motivi. Con il primo, la contribuente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nelle sentenze passate in giudicato che avevano accertato la natura non commerciale dell’associazione e la natura autonoma dei rapporti di collaborazione con gli istruttori.
La censura è stata dichiarata inammissibile per la commistione di profili di censura non isolabili né distinguibili agevolmente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre precisato che la violazione del giudicato, anche esterno, deve essere dedotta come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., richiamando l’art. 2909 cod. civ., e non come omesso esame di un fatto decisivo.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando un proprio precedente specifico reso tra le stesse parti. L’orientamento espresso è nel senso che il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal contribuente contro l’ente previdenziale non possa dispiegare efficacia nel giudizio instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in ragione della diversità soggettiva dei rapporti giuridici.
Tale conclusione trova il proprio fondamento nella natura dell’oggetto del giudicato, il quale accerta il rapporto giuridico tra soggetti determinati e non può essere invocato nei confronti di un soggetto che non abbia partecipato al giudizio, né essere riferito a rapporti giuridici differenti per titolo e per legge regolatrice. L’accertamento relativo alla natura previdenziale dei rapporti di lavoro non è pertanto idoneo a fondare l’esclusione dell’obbligo del sostituto d’imposta di operare le ritenute sui compensi erogati.
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Nota della Redazione
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