Visto lavoro autonomo e carica amministratore s.r.l. interpretazione estensiva (TAR Lazio n. 8344 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del visto per lavoro autonomo ex art. 26, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 non può fondarsi sull’asserita estraneità della carica di amministratore di s.r.l. all’elenco di cui al punto 7.2 dell’Allegato al d.i. n. 850/2011, atteso che tale elencazione individua determinate categorie al solo fine di esentarle, in ragione delle maggiori garanzie intrinseche dello strumento societario, dalla presentazione dell’attestazione dei parametri finanziari di cui all’art. 39, co. 3, d.P.R. n. 394/1999. Ne consegue che, ove la richiesta riguardi cariche di società di capitali in esercizio da almeno tre anni, il rilascio del visto non è subordinato alla verifica di tali parametri, a prescindere dal modello gestorio prescelto. E’ invece inapplicabile ai procedimenti relativi ai visti di ingresso l’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ai sensi dell’art. 4, co. 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, come novellato dal d.l. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024.
Il Fatto
La controversia concerne il diniego opposto dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul alla richiesta di visto per lavoro autonomo presentata da un cittadino turco, socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata italiana, operativa dal 2018 nel settore delle agenzie di viaggio. Il provvedimento impugnato stigmatizzava che la carica di amministratore non sarebbe rientrata tra quelle tassativamente previste dal d.i. n. 850/2011 per l’ingresso in Italia a tali fini, aggiungendo un sospetto circa la reale finalità dell’istanza, volta ad ottenere un permesso di soggiorno per agevolare l’attività professionale di tour operator svolta in Turchia. Avverso tale diniego il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l’omissione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. Il Collegio si è anzitutto soffermato sul quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 26 del t.u. immigrazione consenta il visto per lavoro autonomo al cittadino straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero accedere a cariche societarie. Il punto 7.2 dell’Allegato al d.i. n. 850/2011 prevede che il visto possa essere richiesto anche da chi rivesta, limitatamente a società di capitali già in attività da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o revisore dei conti.
Proprio su tale ultima disposizione si è concentrata l’analisi del giudice, chiamato a stabilire se la carica di amministratore di s.r.l., privo della qualifica di membro del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato, potesse rientrarvi. Il TAR ha optato per una soluzione estensiva, rilevando una sostanziale coincidenza tra le funzioni gestorie esercitate dall’amministratore unico o da un componente di un organo amministrativo non collegiale e quelle previste dalla norma. La chiave di volta è però costituita dall’interpretazione teleologica della disposizione: essa, come già chiarito dalla giurisprudenza del medesimo Tribunale, individua determinate categorie non per limitare le ipotesi di rilascio del visto, ma al solo fine di esentarle — per le maggiori garanzie intrinseche della società di capitali — dalla presentazione dell’attestazione dei parametri finanziari di cui all’art. 39, co. 3, d.P.R. n. 394/1999.
L’impostazione è corroborata da una duplice considerazione. In primo luogo, anche volendo ammettere che la fattispecie esuli dalla previsione del d.i. n. 850/2011, ciò non ne giustificherebbe comunque il rigetto, dovendosi inquadrare la domanda nella generale previsione dell’art. 26 t.u. immigrazione, con la sola conseguenza di richiedere l’attestazione dei parametri finanziari. In secondo luogo, il Collegio ha riscontrato una disparità di trattamento nell’operato della stessa Amministrazione, che aveva accolto domande di visto presentate da soggetti intenzionati a rivestire la carica di amministratore unico di s.r.l.
Quanto al secondo motivo, il TAR lo ha respinto, ritenendo inapplicabile l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. La normativa ratione temporis applicabile, emendata dal d.l. n. 145/2024 convertito in l. n. 187/2024, ha espressamente escluso tale garanzia per i visti di ingresso, conformemente a quanto statuito dall’art. 4, co. 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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