Parità scolastica, omesso preavviso di diniego e classi collaterali per studenti lavoratori (TAR Lazio n. 8338 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento di diniego su istanza di parte adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi, atteso che tale adempimento è funzionale a consentire all’interessato un effettivo e utile confronto dialettico prima della formalizzazione dell’atto negativo. La prescrizione di cui al punto 4.8 del D.M. n. 83/2008, che limita ad una sola classe collaterale l’istituzione di classi terminali per gli studenti neoiscritti, non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori, stante l’assenza di una specifica previsione normativa, dovendosi invece ritenere che la disciplina di legge non preclude l’istituzione di ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze di tale categoria di studenti.

Il Fatto

Un istituto tecnico commerciale impugnava il diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale alla richiesta di attivazione di una classe collaterale, in orario pomeridiano, per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, richiesta fondata sull’esigenza di studenti lavoratori impossibilitati a frequentare le lezioni mattutine. Il provvedimento impugnato, oltre a rigettare la richiesta, disponeva la non validità degli esami di idoneità per i candidati ai quali fosse stato previsto il recupero di più di due anni.

La scuola ricorrente deduceva la violazione delle norme sul procedimento e sul merito, contestando in particolare la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l’interpretazione della disciplina sulle classi collaterali. L’amministrazione si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e sostenendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che nel giudizio sono impugnati atti amministrativi generali emanati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, tra cui il D.M. n. 83/2008, posto a fondamento del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione concluso il procedimento senza previamente comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo alla ricorrente di rappresentare le proprie ragioni nell’ambito del contraddittorio procedimentale. La mancata comunicazione ha determinato l’impossibilità di evidenziare profili rilevanti, quali la sussistenza di studenti lavoratori e della loro pregressa scolarità, non potendosi ritenere che l’esito del procedimento sarebbe stato comunque identico.

La pronuncia richiama la giurisprudenza sull’ambito applicativo del punto 4.8 del D.M. n. 83/2008, secondo cui la previsione limitativa per le classi terminali non opera per gli studenti lavoratori, in assenza di una specifica previsione normativa. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato conferma che la normativa, in conformità alla legge, non preclude l’istituzione di classi singole in presenza delle pressanti esigenze di tale categoria di studenti.

In conclusione, il ricorso è stato accolto con annullamento del diniego nella parte in cui rigetta l’attivazione della classe collaterale, mentre è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla determina di invalidità degli esami di idoneità, avendo l’amministrazione dichiarato di non procedere all’annullamento. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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