Illegittimo il dimensionamento scolastico regionale che ignora le modifiche alla proposta provinciale (TAR Puglia n. 553 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione del piano di dimensionamento scolastico, la Regione, titolare della potestà di adozione dell’atto finale di organizzazione della rete scolastica, è tenuta a rispettare il riparto di competenze delineato dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998, che attribuiscono alle Province, per l’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, per gli altri gradi inferiori, la redazione dei piani di organizzazione della rete. L’esercizio dello jus variandi regionale sulle proposte degli enti territoriali minori non può risolversi in una scelta unilaterale, ma deve essere preceduto dall’attivazione di un contraddittorio procedimentale con l’ente interessato e deve essere sorretto da una motivazione specifica che dia conto delle ragioni della difformità rispetto alle proposte endoprocedimentali, non potendo limitarsi al generico richiamo alla documentazione trasmessa. La Provincia è altresì legittimata a impugnare la delibera regionale che incida sulle sue prerogative istituzionali, in quanto ente esponenziale degli interessi dei cittadini del territorio.

Il Fatto

La Provincia di Foggia ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1891 del 30.12.2024, con cui è stato approvato il Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2025/26, nella parte in cui la Regione, in sede di approvazione, ha apportato rilevanti modifiche al Piano predisposto dalla Provincia con propria deliberazione del 6.11.2024. Le variazioni riguardavano accorpamenti, fusioni e attivazioni di indirizzi di studio su diversi istituti del territorio provinciale, introdotte solo in sede di discussione della delibera, tramite emendamenti, senza il coinvolgimento dell’ente intermedio.

La Provincia ha dedotto la violazione del riparto di competenze, delle garanzie partecipative e del principio di leale cooperazione, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, contestando anche specifiche scelte di accorpamento tra istituzioni scolastiche, ritenute lesive del buon andamento dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione e di interesse della Provincia, rilevando che la lesione delle prerogative istituzionali dell’ente di area vasta si configura nel momento in cui il procedimento registra l’esercizio dello jus variandi regionale in difetto di contraddittorio procedimentale. La Provincia, in quanto ente esponenziale degli interessi dei cittadini, riveste una posizione qualificata che la legittima a impugnare le decisioni regionali capaci di alterare l’interesse all’ottimale dimensionamento scolastico su base provinciale.

Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui la Regione, competente ad adottare l’atto finale, deve specificamente motivare la difformità della propria decisione rispetto alle proposte avanzate dagli enti territoriali minori, secondo il principio di leale collaborazione. Tale obbligo motivazionale assume particolare rilievo quando le alternative provengono da enti come la Provincia e il Comune e le scelte regionali incidono su proposte concrete e specifiche.

I giudici hanno rilevato che la delibera impugnata, pur sottendendo una diversa valutazione rispetto alle ipotesi provinciali, è priva di un’adeguata motivazione e non risulta preceduta da alcun confronto con l’ente intermedio, né supportata da un apporto consultivo dell’Ufficio scolastico regionale. La natura precettiva e autoritativa delle scelte di dimensionamento non le esime dall’obbligo di motivare le ragioni per cui è stata preferita una soluzione diversa da quella proposta dall’ente minore.

Con specifico riferimento alla fusione tra due istituti di Vieste, il TAR ha ritenuto fondata anche la doglianza sul difetto di istruttoria, valorizzando le criticità segnalate dalla Provincia: la lesione dell’identità storica dell’istituto alberghiero, l’assenza del parere dell’U.S.R., la peculiarità del servizio convittuale erogato e la particolare condizione del Comune montano, per cui il parametro dimensionale è irrilevante ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 98/2011. Alla luce di tali elementi, la delibera regionale è stata annullata per violazione delle garanzie partecipative e per difetto di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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