Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno (TAR Campania n. 2929 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, presuppone l’adozione in pendenza di causa di un provvedimento che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente. La pronuncia definisce il giudizio nel merito e consegue a un atto assunto spontaneamente dall’Amministrazione, non in esecuzione di un ordine giudiziale. L’istituto si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone una situazione che renda la decisione priva di utilità senza necessaria soddisfazione della pretesa originaria. In caso di cessazione, il regime delle spese è retto dal principio della soccombenza virtuale, derogabile per giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Caserta sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, presentata nel febbraio 2025. Dopo l’integrazione documentale relativa alla dichiarazione di ospitalità, il procedimento non era stato concluso nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98.

Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, l’Amministrazione ha trasmesso al difensore del ricorrente una nota con cui, preso atto dell’integrazione, comunicava che la pratica era in stato di validazione e richiedeva esclusivamente i tempi tecnici per il rilascio materiale del titolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della qualificazione degli effetti prodotti dalla nota sopravvenuta. Muovendo da un orientamento consolidato, il Tribunale richiama TAR Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 859 del 2024, secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.

Il Collegio precisa la natura della pronuncia: essa definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, purché l’atto sia posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale, come affermato da Consiglio di Stato n. 5596/2022.

Il Tribunale traccia poi la distinzione con l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima presuppone una situazione, di fatto o di diritto, che rende la pronuncia priva di qualsiasi utilità per il ricorrente, senza che ciò implichi necessariamente la soddisfazione della pretesa originaria.

Nel caso concreto, la nota con cui l’Amministrazione ha comunicato di aver positivamente concluso l’istruttoria, indicando la pratica in stato di validazione e in attesa del mero rilascio materiale, è stata assunta spontaneamente nelle more del giudizio e ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, il cui unico interesse era ottenere una pronuncia esplicita sull’istanza e, in caso di esito positivo, il conseguente rilascio del titolo. Venuto meno l’oggetto della controversia, incentrata sull’inerzia, il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, in linea con Consiglio di Stato n. 7817/2022.

Sul regime delle spese, il Collegio richiama il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso, ma lo ritiene derogabile per giusti motivi. Il prolungato ritardo dell’Amministrazione e la sua successiva attivazione, che ha di fatto riconosciuto le ragioni del ricorrente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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