Compensazione delle spese nel processo tributario solo con motivazione espressa (Cass. civ. Sez. 5 n. 21971 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
All’accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, che determini la cessazione della materia del contendere, consegue l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’interesse ad impugnare sussistere anche al momento della decisione. Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate e non possono essere espresse con formule generiche. Il giudice di legittimità, decidendo nel merito, condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, con distrazione a favore del difensore antistatario solo se richiesta nel singolo grado.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale, aveva accolto l’appello dallo stesso proposto contro la decisione di primo grado, riformandola con attribuzione della categoria C1 classe 11. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, deducendo un profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Nelle more del giudizio di legittimità, il giudice di appello emetteva un’ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata, chiarendo che l’attribuzione corretta era classe 4 per un immobile e classe 3 per l’altro, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento catastale. Il ricorrente chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sui primi due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla controricorrente, rilevando che l’eventuale inammissibilità avrebbe riguardato la procedura DOCFA, non il ricorso avverso l’avviso di classamento, legittimamente proposto. Ha inoltre escluso la vincolatività del giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa all’originario subalterno, in quanto il giudicato catastale è vincolante solo in relazione alla situazione fattuale cristallizzata al momento della decisione e non copre le sopravvenienze quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti.
Quanto ai primi due motivi, aventi ad oggetto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per motivazione perplessa e contraddittoria ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, la Corte ha rilevato che la sopravvenuta ordinanza di correzione dell’errore materiale, che ha annullato l’avviso di accertamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi per carenza sopravvenuta di interesse, dovendo l’interesse ad agire e ad impugnare sussistere anche al momento della decisione.
Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese disposta dal giudice di appello senza alcuna motivazione, è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione devono riguardare specifiche circostanze della controversia e non possono essere espresse con formula generica, essendo ammesse solo in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i primi due motivi e, accolto il terzo, ha cassato la sentenza sul capo delle spese, condannando la controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario limitatamente al grado di legittimità, non essendo stata formulata la richiesta nei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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