Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti di primo grado: inammissibilità per mancata impugnazione della pronuncia d’appello sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 21664 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è proponibile, ai sensi dell’art. 207 del d.lgs. n. 174/2016, solo avverso le sentenze rese in grado d’appello o in unico grado, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di primo grado del giudice contabile, ancorché la censura riguardi la giurisdizione, in quanto la decisione di primo grado è soggetta ad appello alla sezione giurisdizionale centrale. L’effetto preclusivo alla rimessione in discussione della questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite si ricollega al giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia che si sia espressamente pronunciata sulla giurisdizione, ovvero sul merito nel presupposto implicito della giurisdizione medesima. Il regolamento preventivo di giurisdizione non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche limitata alla sola giurisdizione, potendo la relativa questione essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato secondo l’ordinario svolgimento del processo. L’eccesso di potere denunciabile per motivi attinenti alla giurisdizione è riferito esclusivamente alle ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione del giudice speciale.
Il Fatto
A seguito delle denunce del Direttore del Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, la Procura regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio una società di gestione di una struttura ricettiva e il suo amministratore unico, contestando la responsabilità per danno erariale derivante dal mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa per gli anni dal 2015 al 2017.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 150/2023, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. La Procura aveva proposto appello e la Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 262/2024, aveva riformato la decisione, affermando la giurisdizione contabile e rinviando gli atti al primo giudice. A seguito della riassunzione, la Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 254/2025, aveva accolto la domanda, condannando la società, in fallimento, e l’amministratore unico al pagamento in solido della somma di euro 612.546,00 in favore di Roma Capitale. Avverso tale ultima pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo la proposta di definizione formulata dal Primo Presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il primo profilo di inammissibilità deriva dalla natura del provvedimento impugnato: la sentenza della Corte dei conti di primo grado è impugnabile con appello alla sezione giurisdizionale centrale, mentre il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost., solo contro le decisioni in grado d’appello o in unico grado.
Il Collegio ha, inoltre, rilevato che nella specie si era formato il giudicato interno sulla giurisdizione. La sentenza n. 262/2024 della Sezione II d’appello aveva espressamente statuito sulla sussistenza della giurisdizione contabile, riformando la pronuncia di primo grado e rinviando gli atti al giudice di prime cure. Tale decisione non era stata impugnata dalla parte interessata, la quale aveva invece dichiarato l’intenzione di proporre regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., senza peraltro fornire prova dell’effettivo deposito del ricorso.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, una volta intervenuta una pronuncia sulla giurisdizione, il regolamento preventivo di giurisdizione non è più proponibile, potendo la questione essere rimessa al giudice sovraordinato solo attraverso l’ordinario mezzo di impugnazione. L’eventuale conversione del regolamento preventivo erroneamente proposto in ricorso per cassazione presuppone che ne ricorrano i requisiti di ammissibilità, requisiti non sussistenti nella fattispecie, non risultando il deposito dello stesso.
Quanto poi alla doglianza relativa all’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in sede di riassunzione e all’error in iudicando concernente l’accollo del debito, il Collegio ha escluso che possano integrare motivi inerenti alla giurisdizione. La Corte ha ribadito che l’eccesso di potere denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, ovvero quando il giudice speciale abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione pronunciandosi su materia attribuita ad altra giurisdizione o negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
In applicazione dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore del controricorrente e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale.
Nota della Redazione
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