Esenzione da revocatoria per i crediti di lavoro anche dopo la cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. 1 n. 12711 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 67, terzo comma, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito è volta a tutelare direttamente il diritto alla retribuzione, quale valore costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 1, 35 e 36 Cost., e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale. L’esenzione non è subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L’interesse del curatore ad agire in revocatoria non è escluso dalla circostanza che il pagamento abbia soddisfatto un credito assistito da privilegio generale.
Il Fatto
Il Fallimento di un’associazione proponeva azione revocatoria ex art. 67 l. fall. avverso tre pagamenti eseguiti da un istituto di credito, quale tesoriere di un Assessorato regionale, in favore di una lavoratrice. I versamenti, effettuati nel 2017 in forza di ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell’esecuzione, riguardavano crediti di lavoro maturati tra il 2011 e il 2013 e il rapporto era cessato nel dicembre 2014.
Il Tribunale dichiarava inefficace uno dei tre pagamenti. In riforma parziale, la Corte d’Appello, accogliendo l’appello incidentale della lavoratrice, riteneva applicabile l’esenzione di cui alla lett. f) dell’art. 67, terzo comma, l. fall. e respingeva integralmente le domande revocatorie. Il Fallimento ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, nel rigettare i primi quattro motivi di ricorso, afferma che la lettera dell’art. 67, terzo comma, lett. f), l. fall. evidenzia come l’esenzione tuteli il diritto alla retribuzione dei lavoratori, subordinati e parasubordinati, quale strumento per il loro sostentamento. Tale diritto è presidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire un’esistenza libera e dignitosa, e trova una tutela parallela nel privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c.
La tesi del Fallimento, secondo cui l’esenzione presupporrebbe la contestualità tra prestazione e pagamento, viene respinta. Se la ratio è garantire comunque la retribuzione nel periodo di insorgenza dell’insolvenza, diventa irrilevante il momento in cui il corrispettivo venga versato. Il dato letterale è decisivo: nel tessuto normativo dell’esenzione non vi è traccia di un presupposto temporale. Quando il legislatore ha voluto introdurre limiti di tal genere, lo ha fatto espressamente, come nella lett. a) dell’art. 67 l. fall., che limita l’esenzione ai pagamenti effettuati nell’esercizio dell’impresa e nei termini d’uso.
La Corte ricorda che nel sistema fallimentare regola generale è la revocabilità dei pagamenti posti in essere nel periodo sospetto, mentre le esenzioni si pongono come eccezioni. Il catalogo del terzo comma è ampio e variegato: gli interessi alla continuità aziendale e al risanamento dell’impresa sono presidiati rispettivamente dalle lett. a) e b) e dalle lett. d), e) e g). Le lett. c) e f), invece, coprono ambiti ontologicamente diversi, tutelando diritti primari della persona, come l’abitazione e la retribuzione.
Quanto all’asserita finalità di incentivare la permanenza dei lavoratori in prossimità della crisi, essa è definita un “assioma non dimostrato”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’esenzione assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, nell’intento di proteggere soggetti deboli; l’effetto di favorire la conservazione dell’attività è solo indiretto e secondario, come già affermato dalle pronunce citate nel provvedimento. Il credito di lavoro è ammesso al passivo in via privilegiata e la tutela da revocatoria merita protezione rispetto a tutti gli altri creditori.
La Corte dichiara infondata anche l’eccezione di carenza di interesse del Fallimento, rilevando che il pagamento di un credito privilegiato non esclude la sua idoneità lesiva della par condicio creditorum. L’ultimo motivo di censura, relativo alle spese, resta assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorso è quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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