Cessione in blocco del credito e prova documentale nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 10181 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costituivi ed eccezioni. La cessione in blocco dei crediti è provata quando la relativa documentazione e l’elenco dei rapporti ceduti sono prodotti in giudizio; la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 t.u.b. non è l’unico strumento di opponibilità al debitore ceduto, potendo essere surrogata dalla comunicazione ai sensi dell’art. 1264 cod. civ. Nel giudizio di legittimità il ricorso che prospetta questioni nuove, basate su circostanze fattuali non trattate nel merito, viola l’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Le censure che non aggrediscono le specifiche argomentazioni del giudice di appello sono inammissibili per difetto del requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui il ricorrente era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di restituzione di un mutuo. Premesso di avere sottoscritto il contratto con altro istituto e non con l’opposta, il ricorrente eccepiva la mancanza di prova del rapporto, il difetto di legittimazione attiva per asserita carenza di prova della cessione e la violazione degli obblighi di correttezza e diligenza professionale.
La Corte d’appello rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la legittimazione della cessionaria e l’entità del credito azionato in via monitoria. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1326, comma quinto, cod. civ. per difformità tra proposta e accettazione, nonché l’inosservanza dell’art. 58 t.u.b. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016: la violazione dell’onere probatorio si configura solo se l’onus probandi è attribuito a soggetto diverso da quello corretto.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva indicato gli elementi documentali offerti dalla controricorrente, dai quali risultava provata la cessione e l’irrilevanza dell’omessa pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, stante la comunicazione diretta al debitore ceduto. Il giudice di merito ha applicato il principio di Cass. n. 20495 del 2020, secondo cui l’adempimento pubblicitario può essere surrogato dalla notificazione prevista dall’art. 1264 cod. civ., non subordinata a requisiti di forma.
La Corte rileva poi l’inammissibilità dei profili relativi alla non coincidenza del numero di pagine tra accettazione e proposta e all’assenza di prova sulla provenienza del foglio allegato: trattasi di questioni non risultanti dalla sentenza impugnata, delle quali non è indicata la sede della deduzione in merito, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. e del principio di autosufficienza.
Il secondo motivo censurava la prova dell’erogazione del mutuo e del perfezionamento del contratto. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non aggredisce le specifiche argomentazioni della sentenza, limitandosi a sostenere l’assenza di quietanza o bonifico. La regola dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui le censure prive di specifica attinenza al decisum sono inammissibili anche d’ufficio, era già stata affermata dalle Sezioni Unite n. 7074 del 2017.
Quanto all’art. 2729 cod. civ., la Corte osserva che la decisione non si fonda su un ragionamento presuntivo, ma sul contratto di finanziamento prodotto e sulle deduzioni della stessa appellante circa il pagamento di parte delle rate. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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