Annullato il diniego di voltura per omesso preavviso di rigetto (TAR Veneto n. 761 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a un’istanza di voltura di concessione di spazio acqueo è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando l’Amministrazione ometta il preavviso di rigetto e la determinazione non sia vincolata. La natura vincolata del provvedimento non può essere affermata quando l’esito negativo presuppone una complessa ricostruzione di fatto e di diritto, oggetto di apprezzamenti istruttori e valutazioni giuridiche non automatiche. L’omesso contraddittorio procedimentale non è sanato dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, né l’Amministrazione può integrare in giudizio le ragioni ostative, dovendo queste essere esplicitate prima della decisione finale. La regressione del procedimento impone la rinnovazione dell’esame dell’istanza previa comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato non accoglibile l’istanza di voltura della concessione di spazio acqueo già intestata al genitore defunto. Il diniego si fondava sull’assunto che il titolo fosse riferito a un natante da lavoro collegato a un’attività economica.
Dopo il decesso del titolare, la ricorrente aveva presentato istanza di subentro nel maggio 2023. Il provvedimento negativo è intervenuto senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale. Dedotti molteplici profili di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione, il travisamento sulla natura del natante e la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso con riguardo al motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ritenuto assorbente. Il preavviso di rigetto è preordinato ad assicurare un effettivo contraddittorio procedimentale e a consentire all’interessato di conoscere anticipatamente le ragioni ostative e di interloquire prima dell’adozione del provvedimento negativo.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’omessa comunicazione dei motivi ostativi comporta l’illegittimità del provvedimento discrezionale, non potendo l’Amministrazione né supplire in giudizio alla mancata instaurazione del contraddittorio, né invocare l’eccezione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. VII, n. 1839 del 2024; sez. III, n. 10353 del 2022; sez. III, n. 8369 del 2023; sez. IV, n. 2330 del 2018). Le ragioni ostative, inoltre, devono essere esplicitate prima della decisione e non possono essere rimodulate solo in sede contenziosa.
Nel caso di specie è pacifico che il Comune non abbia trasmesso alcun preavviso di rigetto prima del diniego. L’omissione non è irrilevante: l’affermazione della natura vincolata presuppone una complessa ricostruzione della vicenda, concernente la natura della concessione originaria, l’effettiva destinazione del natante al momento della domanda, la rilevanza del passaggio al nuovo contrassegno, la necessità di un’autonoma istanza di aggiornamento e la conoscenza degli uffici delle variazioni intervenute.
Le difese svolte dal Comune in giudizio confermano la non predeterminabilità dell’esito: l’Amministrazione ha tentato di sorreggere il diniego con ulteriori basi normative e presupposti non esplicitati nell’atto gravato, tra cui l’art. 24 del Regolamento COSAP e l’art. 4, comma 2, del Regolamento comunale per la circolazione acquea. Tali rilievi si risolvono in un’inammissibile integrazione postuma della motivazione e dimostrano che la vicenda richiedeva un previo confronto con l’interessata.
Il Collegio ritiene che l’apporto partecipativo non potesse dirsi inutile, essendo plausibile che la ricorrente fosse in grado di contrapporre elementi specifici idonei a incidere sull’istruttoria e sulla motivazione. L’atto impugnato è pertanto annullato, con regressione del procedimento alla fase antecedente al diniego e rinnovazione dell’esame dell’istanza previa comunicazione dei motivi ostativi. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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