Nesso funzionale tra alloggio di servizio e custodia scolastica: diniego legittimo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 329 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’alloggio di servizio del custode, sito all’interno di un plesso scolastico, è bene patrimoniale indisponibile, in quanto destinato a un pubblico servizio. La concessione in godimento di tale alloggio è correlata al nesso funzionale tra il servizio svolto e l’alloggio medesimo, sicché l’assegnazione a soggetti estranei al servizio di custodia è consentita solo a seguito di sdemanializzazione o mutamento formale di destinazione. Il diniego di assegnazione è atto a natura vincolata, con la conseguenza che l’eventuale omissione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 degrada a vizio procedimentale non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino residente da oltre un decennio, affetto da grave patologia degenerativa e costretto su sedia a rotelle, chiedeva al Comune l’assegnazione dell’alloggio ex custode sito all’interno di un plesso scolastico, offrendo come controprestazione un contributo volontario di vigilanza e custodia dell’area. L’Ente negava l’istanza, rilevando che l’immobile è parte integrante del complesso scolastico e che la concessione per uso abitativo sarebbe incompatibile con la destinazione del bene a pubblico servizio. Il diniego veniva impugnato deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’errata applicazione della normativa in materia di beni pubblici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari in rito, rigettando il ricorso nel merito. In primo luogo, ha qualificato l’alloggio come bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell’art. 826 cod. civ., in quanto destinato a un pubblico servizio. Ha precisato che la finalità del bene rimane quella di garantire il servizio di custodia dell’istituto, non rilevando la circostanza che l’immobile sia stato temporaneamente non utilizzato o concesso in uso a soggetti estranei, né che abbia un accesso autonomo.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento quando questo abbia natura vincolata. Ha chiarito che, trattandosi di atto vincolato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Ha inoltre escluso la rilevanza della novella introdotta dal d.l. n. 76/2020, che riguarda soltanto i provvedimenti discrezionali.
Il Tribunale ha infine ritenuto infondato anche il secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria e motivazione. Ha evidenziato che la concessione dell’alloggio è inscindibilmente correlata al nesso funzionale con il servizio di custodia. La documentazione prodotta dal ricorrente, risalente al 1980, è stata ritenuta non pertinente, in quanto comprovava che anche in passato l’assegnazione dell’alloggio era avvenuta al fine dello svolgimento del servizio di custodia dell’istituto scolastico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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