Maltrattamenti in famiglia legittimano il foglio di via obbligatorio (TAR Veneto n. 760 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale che non richiede condanne penali né l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva. È sufficiente che dagli elementi di fatto, complessivamente valutati, emerga una concreta propensione del soggetto a compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il delitto di maltrattamenti in famiglia può fondare la misura: offende beni non meramente individuali e, per la sua reiterazione e gravità, incide su interessi generali di sicurezza pubblica. La durata della misura rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile se priva di incongruità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Questore di Vicenza gli aveva ordinato, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, di lasciare immediatamente il territorio di un Comune della provincia e di non farvi ritorno senza autorizzazione per quattro anni.

Il provvedimento traeva origine dalla segnalazione di una Stazione Carabinieri, che richiamava l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La banca dati interforze attestava a carico dell’interessato il pregiudizio di maltrattamenti in famiglia, con condotte reiterate ai danni della moglie. Il ricorrente lamentava l’insufficienza della motivazione, l’assenza dei presupposti e la sproporzione della durata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura del foglio di via obbligatorio: misura di prevenzione volta a prevenire reati socialmente pericolosi, non a reprimerli. Il presupposto è la pericolosità del destinatario, da verificare attraverso la probabilità che possa in futuro adottare comportamenti offensivi per l’ordine pubblico.

La valutazione amministrativa deve fondarsi su elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico. La misura non deve necessariamente basarsi su profili di rilevanza penale, che conservano autonomia rispetto al provvedimento amministrativo, come chiarito dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7186 del 2021 e dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7205 del 2022. La pericolosità può desumersi anche da un solo episodio, purché significativo.

Richiamando il Cons. Stato, Sez. III, n. 10249 del 2023, il Collegio ribadisce che la funzione preventiva non sanziona specifici comportamenti lesivi, ma rimuove il rischio che l’aggressione ai beni tutelati si verifichi. Non occorre l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva: è sufficiente che emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli, con il quid pluris della pericolosità richiesta dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.

Nel caso concreto, le condotte contestate integrano entrambi i presupposti. Quanto all’elemento soggettivo, il decreto di giudizio immediato contesta numerose azioni violente, con aggressività crescente, e la loro fondatezza trova conferma nella sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Vicenza. Quanto all’elemento oggettivo, i maltrattamenti, per natura e per i soggetti offesi, sono idonei a incidere su interessi generali di sicurezza e tranquillità pubblica, come affermato dal TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 4861 del 2024.

Il provvedimento non si fonda sulla mera pendenza del procedimento penale, ma sui gravi e ripetuti fatti storici. Sul presupposto territoriale, il ricorrente non ha allegato interessi ulteriori rispetto alla frequentazione delle persone offese, potendo sempre chiedere autorizzazione per incontrare i figli. Infine, la durata della misura rientra nella discrezionalità amministrativa e non presenta incongruità manifesta. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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