Interdittiva antimafia per gemmazione imprenditoriale e continuità aziendale (TAR Veneto n. 766 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 costituisce misura di prevenzione amministrativa fondata su una valutazione prognostica, che non richiede la prova piena dell’infiltrazione né l’accertamento di responsabilità penali. È sufficiente un quadro indiziario complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del “più probabile che non” e in chiave non atomistica. La continuità imprenditoriale realizzata attraverso nuovi operatori economici che ereditano uomini, mezzi e avviamento di imprese già interdette integra una gemmazione imprenditoriale e un sistema di interdittive a cascata, ostativo all’applicazione delle misure collaborative di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Le iniziative di self-cleaning adottate dopo l’emanazione del provvedimento sono irrilevanti ai fini della sua legittimità, in applicazione del canone del tempus regit actus.

Il Fatto

La Prefettura di Padova, con provvedimento del 19-9-2025, ha adottato nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti e della logistica, costituita nel 2020, un’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, unitamente al diniego di iscrizione nella c.d. White List. L’istruttoria, avviata su richieste di documentazione antimafia formulate da diverse stazioni appaltanti, ha valorizzato il contesto territoriale di riferimento, caratterizzato da tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista nel tessuto economico locale.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la neutralità dei singoli elementi richiamati, il difetto di attualità del pericolo e la mancata applicazione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis. Respinta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato l’ha accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo le questioni meritevoli di approfondimento nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura dell’informazione antimafia interdittiva, qualificata come misura di prevenzione amministrativa diretta a tutelare l’ordine pubblico economico e a impedire che l’attività d’impresa sia esposta, anche indirettamente, al rischio di condizionamento mafioso. La misura si colloca in una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e si fonda su una valutazione prognostica rimessa all’Autorità prefettizia.

Da ciò discende che non è richiesta la prova piena dell’infiltrazione, né l’accertamento di responsabilità penali. È sufficiente un quadro indiziario complessivo, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, che può essere integrato da dati di comune esperienza. Il giudice amministrativo esercita un controllo pieno ma non sostitutivo, limitato alla verifica della coerenza logica, della ragionevolezza e della completezza dell’istruttoria, non potendo sovrapporre un diverso apprezzamento discrezionale.

Nel caso concreto, la Prefettura ha valorizzato la coincidenza di personale tra la ricorrente e imprese riconducibili alla medesima famiglia già destinataria di plurime interdittive, la circolazione dei mezzi aziendali nel medesimo circuito imprenditoriale, l’esistenza di rapporti economici e commerciali con operatori già colpiti da interdittiva e i collegamenti personali e familiari tra i soggetti coinvolti nella gestione societaria. Il Collegio ribadisce che tali circostanze non vanno valutate isolatamente, ma in modo globale e sintetico: anche elementi singolarmente neutri o ambivalenti possono assumere rilevanza indiziaria se inseriti in un contesto di plurimi collegamenti con ambienti contigui alla criminalità organizzata.

Il Tribunale qualifica quindi il fenomeno come gemmazione imprenditoriale e continuità aziendale sostanziale, idonea a configurare un rapporto di cointeressenza economica ben più intenso di una mera relazione commerciale. Quanto all’attualità del pericolo, essa non viene meno per il decorso del tempo, occorrendo un mutamento qualitativo dell’assetto proprietario-gestionale idoneo a interrompere la continuità del rischio. L’adozione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 non è sufficiente, in presenza di concreti elementi di rischio infiltrativo.

La censura sulla mancata attivazione della prevenzione collaborativa è respinta: l’art. 94-bis postula un’agevolazione mafiosa di carattere meramente occasionale, mentre nella specie le risultanze delineano collegamenti stabili e strutturati, escludendo in radice la natura episodica. Irrilevanti, infine, le iniziative di self-cleaning adottate dopo l’adozione della misura, valutabili solo ai fini di un’eventuale riconsiderazione. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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