Volumi di dettaglio definibili dopo la selezione negli accordi ex art. 8-quinquies (TAR Toscana n. 244 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di individuazione dei soggetti privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, le regole dell’evidenza pubblica trovano applicazione in forma attenuata, secondo i soli principi generali di trasparenza, non discriminazione e pari trattamento, restando fuori luogo le norme di dettaglio del codice dei contratti pubblici. La mancata predeterminazione dei volumi di dettaglio e dei budget riferiti alle singole prestazioni non integra violazione di tali principi quando l’avviso indichi il tetto massimo di spesa, l’elenco delle prestazioni, il nomenclatore tariffario di riferimento e il peso dello sconto offerto. Il riferimento ai “volumi minimi” contenuto nell’art. 3 del DM 19 dicembre 2022 non impone la fissazione di quantitativi minimi garantiti né la loro predeterminazione in sede di selezione: esso opera come criterio oggettivo di scelta, funzionale a valorizzare qualità e quantità delle prestazioni. La definizione dei fabbisogni a valle della selezione risponde al principio di sussidiarietà tra intervento pubblico e privato accreditato e al buon andamento della programmazione sanitaria territoriale.
Il Fatto
Una struttura privata accreditata ha partecipato alla procedura indetta da un’azienda sanitaria per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il 2025. Con successiva deliberazione l’azienda ha approvato gli esiti della selezione e assegnato i budget, attribuendo poi ulteriori risorse aggiuntive con un secondo provvedimento.
Dopo l’avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio, l’azienda ha rimosso entrambe le deliberazioni per un errore nel metodo di calcolo dei fabbisogni e ha approvato nuove graduatorie. La struttura ha impugnato l’intera sequenza, dal bando agli esiti, deducendo l’indeterminatezza dell’avviso, la mancanza di criteri qualitativi, l’illegittima definizione ex post dei volumi e la violazione delle regole di riparto. Il ricorso, dapprima straordinario e poi riassunto davanti al giudice amministrativo, è stato respinto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha prescisso dall’esame delle eccezioni di inammissibilità per acquiescenza, mancata notifica ai controinteressati e carenza di legittimazione passiva, privilegiando una pronuncia di merito che chiarisse il rapporto giuridico controverso.
Sul primo motivo, il Tribunale ha ricostruito la disciplina degli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, rilevando che il concetto di fabbisogno muta nei diversi momenti del sistema: autorizzazione, accreditamento, fissazione del budget e stipula del contratto. Poiché il fabbisogno non può essere astratto ma deve riflettere le specificità territoriali, la determinazione dei volumi di dettaglio successiva alla selezione è coerente con la programmazione e con il ruolo sussidiario del privato accreditato. L’avviso metteva a disposizione il tetto di spesa, l’elenco delle prestazioni, i costi unitari da nomenclatore e la misura dello sconto: un substrato informativo adeguato a formulare un’offerta consapevole.
Quanto ai criteri di qualità, il Collegio ha sottolineato che la scelta dei parametri valutativi è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo se manifestamente irragionevole o inintellegibile. La griglia regionale adottata, integrata da indicatori e da modalità di calcolo dei punteggi, conteneva criteri premiali e non meri requisiti di accreditamento. Il sistema semi-automatico di autovalutazione, con colonna riservata alla valutazione aziendale e riserva di verifica, non integra alcuna abdicazione del ruolo pubblico.
Sull’omessa esclusione dei concorrenti con dichiarazioni non veritiere, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’esclusione è legittima solo in presenza di violazioni di requisiti minimi essenziali espressamente qualificati tali dalla lex specialis, restando altrimenti sufficiente la rettifica del punteggio.
Sul riparto delle risorse aggiuntive, la Corte ha qualificato la delibera che adotta il criterio dei budget storici come atto di un procedimento distinto e successivo, giustificato dalla sospensione dell’efficacia delle disposizioni selettive disposta dall’art. 36 della legge n. 193/2024, e non come revoca di una parte della selezione già conclusa. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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