Improcedibilità del ricorso per inerzia nell’accertare la permanenza dell’interesse (TAR Lombardia n. 3795 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria che, con espresso avvertimento, inviti la parte a dichiarare se permane l’interesse alla decisione, unitamente all’assenza alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. per la verifica di tale interesse, integra un comportamento processuale univoco che legittima la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’inerzia della parte, nonostante la formale sollecitazione, manifesta implicitamente il suo attuale disinteresse alla prosecuzione del giudizio, consentendo al giudice di trarre dal contegno processuale elementi decisivi in tal senso.
Il Fatto
La vicenda origina dal ricorso proposto dai genitori, esercenti la potestà sul figlio minore, avverso il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe che non aveva ammesso lo studente alla frequenza della classe successiva. La non ammissione era motivata dal mancato superamento delle prove di recupero relative a due materie per le quali era stato riportato un debito formativo nello scrutinio di giugno. I ricorrenti contestavano la mancata attuazione dei supporti didattici previsti dal piano didattico personalizzato, redatto in ragione del disturbo specifico dell’apprendimento dell’alunno, nonché l’omessa considerazione dei progressi conseguiti e l’assenza di una valutazione globale degli apprendimenti.
A seguito della reiezione dell’istanza cautelare, il giudice aveva emesso un’ordinanza istruttoria con la quale era stato chiesto alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione, con l’espresso avvertimento che l’inerzia avrebbe potuto condurre alla declaratoria di improcedibilità. Le parti non avevano fornito alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del comportamento processuale della parte ricorrente. Il Collegio ha valorizzato il duplice sollecito rivolto ai difensori: dapprima con l’ordinanza istruttoria presidenziale, successivamente con l’avviso di fissazione della camera di consiglio, entrambi corredati dall’avvertimento circa le conseguenze dell’inerzia.
La parte ricorrente non ha depositato memorie e non è comparsa all’udienza camerale fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. Tale contegno è stato ritenuto espressivo di un implicito ma inequivoco disinteresse alla prosecuzione del giudizio, consentendo al giudice di trarne elementi decisivi ai fini della declaratoria di improcedibilità, in applicazione degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm.
La decisione si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato in motivazione, secondo cui la parte che, compulsata a dichiarare la persistenza del proprio interesse ad agire, rimanga inerte, manifesta implicitamente la sopravvenuta carenza di tale interesse. Il Collegio ha compensato le spese di lite tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia e del complessivo andamento del giudizio.
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Nota della Redazione
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