Voluntary disclosure non conclusa: il disvelamento preclude il ravvedimento operoso (Cass. civ. Sez. V n. 19015 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disvelamento all’amministrazione finanziaria di somme detenute all’estero, effettuato dal contribuente ai fini dell’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, comporta la constatazione della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e di imposizione dei redditi prodotti all’estero. Ne consegue che, ove la procedura di voluntary disclosure non sia andata a buon fine, al contribuente è inibita la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, che condiziona la riduzione della sanzione al fatto che la violazione non sia stata già constatata. Il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è raddoppiato, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, dalla lex specialis di cui all’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009.

Il Fatto

Il contribuente presentò nel 2015 istanza di voluntary disclosure per regolarizzare somme detenute in contanti su conti di banche svizzere negli anni 2010-2013, riconducibili in parte a ricavi non dichiarati e in parte a importi riferibili a società collegate. Anche tali società avevano presentato analoga istanza per i medesimi periodi d’imposta.

La procedura non si perfezionò. Prima della notifica degli avvisi di accertamento, il contribuente presentò dichiarazioni integrative avvalendosi del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate contestò poi l’omessa dichiarazione di redditi diversi per gli anni 2010-2013, al netto delle somme già versate. La C.T.R. dell’Umbria accolse le doglianze solo per il 2010, per difetto di motivazione sulla decadenza; il contribuente ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rigetta la pretesa del contribuente di beneficiare delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso. Il collegio motiva con argomento diverso da quello del giudice d’appello: la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 è condizionata al fatto che la violazione non sia stata “già constatata“. Il disvelamento delle somme all’estero operato dal contribuente con l’istanza di voluntary disclosure, poi non andata a buon fine, realizza la constatazione della violazione, sì che l’accesso al ravvedimento resta inibito.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la decadenza eccepita per il 2011. L’elevazione da quattro a cinque anni del termine ordinario, introdotta dalla legge n. 208 del 2015, opera solo per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi; per i periodi anteriori resta fermo il quarto anno. Il termine sarebbe pertanto scaduto il 31 dicembre 2016. Nel caso di specie, tuttavia, trova applicazione la lex specialis dell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, con il raddoppio dei termini, richiamando sul punto Cass., Sez. V, ordinanza n. 17928 del 23 giugno 2021. L’amministrazione non era dunque decaduta.

Sul terzo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità della censura, che tende a una rivalutazione del fatto già esaminato dal giudice di appello. La C.T.R. ha congruamente spiegato che la discrepanza quantitativa tra le somme depositate e quelle oggetto della procedura giustifica la presunzione di evasione, non superata con prove idonee e specifiche.

Sul quarto motivo, la Corte rileva che il giudizio tributario contro un atto impositivo nasce da un’azione costitutiva, non da un’azione di condanna. La censura, per come proposta, avrebbe dovuto far valere l’omessa pronuncia e non il vizio di motivazione; nel merito è infondata, poiché solo a seguito dell’annullamento degli avvisi il contribuente potrebbe chiedere il rimborso delle somme incamerate.

Il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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