Voto numerico e discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso (TAR Lazio n. 1921 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice in una procedura concorsuale, ove preceduto dalla fissazione di criteri valutativi oggettivi, espressa in indicatori e descrittori, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contiene in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Le valutazioni delle commissioni giudicatrici sulle prove di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo valutatore, non essendo ammesso un sindacato nel merito dell’attività valutativa, rimessa in via esclusiva alla commissione in applicazione del principio di infungibilità dei giudizi tecnici.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020. Ha impugnato l’esito della prova scritta, nella quale ha riportato una votazione inferiore a 6/10, dopo aver esperito l’accesso agli atti e aver preso contezza dei criteri di valutazione fissati dalla commissione con il verbale n. 42 del 22.2.2022.

Il ricorrente ha censurato l’operato della commissione per perplessità e insufficienza della motivazione, sostenendo il disallineamento tra i giudizi espressi e i contenuti dell’elaborato, nonché l’illegittimità del ricorso a punteggi decimali. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva per illegittimità derivata. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La questione centrale attiene ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni di concorso, quale espressione di discrezionalità tecnica.

Il Collegio ha ricostruito i criteri predisposti dalla commissione con il verbale n. 42 del 22.2.2022, articolati in indicatori e descrittori, questi ultimi graduati per livelli I, II e III. L’attribuzione del punteggio non è fissa, ma graduata tra un minimo e un massimo, come evidenzia la locuzione “fino a”. Da ciò il Tribunale ha desunto che nessuna previsione impedisce una valutazione espressa in numeri decimali, anzi tale modalità consente di differenziare le singole valutazioni riferite a centinaia di candidati.

Quanto all’obbligo motivazionale, il Tribunale ha affermato che il punteggio attribuito a una prova concorsuale è idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione, ove preceduto dalla fissazione di criteri valutativi oggettivi, richiamando TAR Roma Lazio, sez. III, n. 11287 del 2025. Ha inoltre ribadito, sulla scorta di TAR Roma Lazio, sez. III, n. 14775 del 2023, che l’individuazione dei criteri valutativi è frutto dell’ampia discrezionalità dell’organo tecnico e che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (Cons. Stato, sez. VII, n. 7677 del 2024). Ha poi ricordato che le valutazioni delle commissioni, pur qualificabili come analisi di fatti, restano espressione di ampia discrezionalità e che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, non potendo un giudizio critico negativo desumersi illegittimo solo perché il giudice sostituisca la propria competenza a quella della commissione (Cons. Stato, sez. II, n. 1568 del 2021).

Il Tribunale ha quindi qualificato la pretesa del ricorrente come inammissibile sindacato nel merito, travalicante il giudizio di legittimità e collidente con il principio di infungibilità dei giudizi delle commissioni valutative. I motivi aggiunti, fondati solo sull’illegittimità derivata, sono stati respinti. Le spese, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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