Risarcimento da inerzia amministrativa per ricercatori non confermati e termine decadenziale (TAR Lazio n. 6734 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno proposta da un soggetto che lamenti l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni. Detto termine, ai sensi dell’art. 30, co. 4, cod. proc. amm., non decorre finché perdura l’inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. L’azione risarcitoria proposta oltre il suddetto termine decadenziale è irricevibile.
Il Fatto
Un ateneo telematico conveniva in giudizio il Ministero dell’università e della ricerca per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nella procedura di passaggio ad altra amministrazione di una ricercatrice non confermata in ruolo. L’ateneo, che aveva continuato a corrispondere il trattamento economico alla ricercatrice ben oltre il termine di conclusione del procedimento, quantificava il danno in oltre duecentomila euro.
La ricercatrice non aveva superato il giudizio di conferma in ruolo e, con decreto rettorale, era stata disposta la sua cessazione dal ruolo. A seguito di una sentenza del TAR, l’ateneo aveva continuato a corrisponderle mensilmente lo stipendio. Nonostante le sollecitazioni dell’ateneo, il Ministero non aveva dato avvio alla procedura di passaggio ad altra amministrazione prevista dall’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la possibile irricevibilità del ricorso per tardività della domanda risarcitoria. La questione centrale riguardava l’individuazione del termine di decadenza applicabile all’azione di condanna al risarcimento del danno proposta dall’ateneo per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
Richiamato il disposto dell’art. 30, co. 4, cod. proc. amm., il Tribunale ha chiarito che, per il risarcimento del danno da ritardo, il termine di centoventi giorni non decorre finché perdura l’inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Si tratta di una regola che contempera l’esigenza di tutela del danneggiato con quella di certezza dei rapporti giuridici.
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la procedura di passaggio ad altra amministrazione avrebbe dovuto concludersi entro nove mesi dalla presentazione dell’istanza della ricercatrice, ovvero entro il 25.11.2016. Ne consegue che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta entro il 25.03.2017, termine pari a un anno e centoventi giorni dalla scadenza del termine per provvedere.
Il ricorso, invece, era stato notificato solo il 27.06.2022, ben oltre il termine decadenziale. Il Collegio ha inoltre precisato che, anche volendo far decorrere il termine dalla data in cui l’ateneo avrebbe acquisito certezza dell’applicabilità della procedura anche agli atenei privati, il ricorso sarebbe comunque tardivo, essendo tale certezza intervenuta con la sentenza del Consiglio di Stato del 2019.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza e ha compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
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