Irricevibilità per tardivo deposito del ricorso nel rito abbreviato sportivo (TAR Lazio n. 14683 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato comune di cui all’art. 119 cod. proc. amm., il termine per il deposito del ricorso introduttivo è di quindici giorni, dimezzato rispetto ai trenta giorni del rito ordinario, e decorre dall’ultima notificazione del ricorso stesso. La proposizione di una domanda risarcitoria consequenziale all’impugnazione di un provvedimento rientrante nel perimetro degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm. non comporta l’applicazione del rito ordinario, restando attratto l’intero giudizio nel rito speciale. La notifica dei motivi aggiunti effettuata in giorno festivo è tempestiva, giacché il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, cod. proc. amm.. La revoca della convocazione di un atleta per ragioni tecniche non integra un provvedimento disciplinare e, ove la controversia concerna atti delle Federazioni sportive non riservati agli organi di giustizia sportiva, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 3, comma 1, legge n. 280/2003.
Il Fatto
Una atleta paralimpica, convocata per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nella specialità del salto in lungo, vedeva successivamente revocata la propria convocazione al termine di un articolato contenzioso dinanzi agli organi di giustizia sportiva. La revoca, motivata da ragioni tecniche, era stata confermata in tutti i gradi del procedimento sportivo, fino alla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico. L’atleta impugnava quindi tali decisioni dinanzi al TAR Lazio, proponendo altresì domanda risarcitoria nei confronti della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – FISPES, deducendo vizi di procedura, violazione del giusto processo e carenze motivazionali della delibera consiliare che aveva disposto la revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato prioritariamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività del deposito. Ha osservato che la controversia rientra nel rito abbreviato di cui all’art. 119 cod. proc. amm., il quale contempla alla lettera g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive. In tale rito, il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni, dimezzato rispetto al termine ordinario, e decorre dall’ultima notificazione. Nel caso di specie, le notifiche risultavano consegnate il 26 gennaio 2023, mentre il deposito era avvenuto solo il 14 febbraio 2023, oltre il termine di quindici giorni: il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, anche in applicazione del principio per cui la regola della dimidiazione dei termini trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso.
Il Collegio ha altresì escluso che la domanda risarcitoria potesse determinare l’applicazione del rito ordinario, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la proposizione di una domanda di annullamento di provvedimenti rientranti nella disciplina degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., con consequenziale domanda risarcitoria, comporta l’applicazione del rito speciale. Ha invece respinto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, rilevando che la notifica, avvenuta di sabato 20 febbraio 2023, in giorno festivo, doveva considerarsi tempestiva per effetto della proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Federazione in relazione alla natura disciplinare della revoca, il Tribunale ha rilevato che la revoca era intervenuta per motivi tecnici, escludendo in radice la prospettata natura sanzionatoria del provvedimento. Ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dell’art. 3, comma 1, legge n. 280/2003, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha dichiarato improcedibile il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del verbale del Consiglio Federale, attesa l’avvenuta acquisizione e valutazione del documento già in sede di giustizia sportiva. Ha respinto il secondo motivo, relativo alla violazione del giusto processo, osservando che il Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico, ente distinto dalla Federazione, aveva confermato la legittimità della decisione conclusiva dei primi due gradi del giudizio sportivo. Ha infine respinto il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la presunta irritualità della delibera consiliare e l’inattendibilità dei presupposti della revoca, ritenendo il provvedimento impugnato coerentemente e tecnicamente motivato in ordine alle circostanze contestate, senza che emergessero profili di anomalia logico-giuridica.
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Nota della Redazione
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