Voto numerico sufficiente con criteri chiari e verbalizzazione delle prove orali (C.G.A.R.S. n. 497 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico costituisce motivazione idonea del giudizio della commissione di concorso quando i criteri di valutazione siano chiari e il punteggio sia articolato su una forbice ampia, così da esprimere la valutazione tecnico-discrezionale e assicurare la graduazione tra i candidati, senza necessità di ulteriori chiarimenti. L’obbligo di indicare i punteggi al termine di ogni seduta, posto dagli artt. 6, comma 4, del d.P.R. n. 3/1957 e 7, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 con riferimento alla prova orale, si estende a tutte le prove non scritte, anche se non denominate orali, in ragione della ratio di garanzia della genuinità della valutazione. È invece illegittima la mancata nomina del Segretario della Commissione ove prescritta dal bando.

Il Fatto

Un candidato impugna davanti al giudice amministrativo gli atti di una procedura concorsuale per il reclutamento di docenti di prima fascia presso più Conservatori di Musica, indetta con bando dell’8 novembre 2023, nella parte in cui la graduatoria definitiva lo colloca in posizione non utile. Il ricorrente deduce plurimi vizi, dalla determinazione dei criteri successiva alla conoscenza dei nominativi alla verbalizzazione differita degli esiti, dalla composizione della Commissione all’insufficienza del voto numerico.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglie in parte il ricorso, annulla il decreto di approvazione della graduatoria e dispone la rinnovazione degli atti da parte di una diversa Commissione. Avverso tale sentenza propongono appello i candidati collocati in posizione utile, deducendo due motivi, mentre la parte appellata ripropone le censure assorbite in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello collettivo: gli appellanti sono tutti partecipanti al concorso e si trovano nella medesima posizione, essendo indifferentemente pregiudicati dalla sentenza che ha disposto la rinnovazione degli atti per tutti i candidati. La statuizione conformativa, discendendo direttamente dai motivi accolti, non richiede autonoma impugnazione.

Nel merito, il primo motivo d’appello è infondato. Gli artt. 6, comma 4, del d.P.R. n. 3/1957 e 7, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 impongono di indicare i punteggi conseguiti da ogni candidato al termine di ogni seduta. Il riferimento alla prova orale va inteso come riferito a tutte le prove non qualificabili come scritte, non essendo svolte su supporto cartaceo o digitale. La ratio è quella di evitare che il differimento temporale del giudizio alteri la genuina acquisizione delle capacità espositive e della correttezza argomentativa dell’esaminato. Nel caso concreto la Commissione, con un unico verbale sottoscritto il 21 novembre 2024 e protocollato il 27 novembre, ha attribuito ex post i voti per le prove svoltesi dal 7 al 21 novembre 2024, mentre avrebbe dovuto indicarli al termine di ciascuna giornata.

Il secondo motivo d’appello è invece fondato. I criteri indicati con verbale n. 1 del 2 luglio 2024, riferiti alle competenze tecniche, esecutive ed interpretative per una performance di durata massima di sessanta minuti, sono sufficientemente chiari da consentire il giudizio mediante il voto numerico, con la forbice da zero a quaranta punti che permette un’adeguata graduazione. Il voto numerico esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé idonea motivazione, secondo l’orientamento già espresso dal medesimo Consiglio (C.G.A.R.S. n. 972 del 2025; n. 622 del 2025; n. 256 del 2024) e dal Cons. Stato, Sez. V, n. 409 del 2023.

I motivi assorbiti e riproposti sono quasi tutti respinti. La Commissione non era a conoscenza dei nominativi al momento della redazione dei criteri; la mera circostanza che un candidato sia stato allievo di un componente non integra l’incompatibilità ex art. 11 del d.P.R. n. 357/1994, mancando ulteriori elementi attuali. Il bando non imponeva lo svolgimento delle prove in giornate diverse, e la predisposizione di undici brani non lede la par condicio. Merita invece accoglimento il motivo sulla mancata nomina del Segretario della Commissione, prescritta dal bando.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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