Finanziamento agevolato alle PMI vittime di mancati pagamenti: il requisito della qualità di imputato è inderogabile (TAR Lazio n. 11024 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, comma 200, della legge n. 208/2015, l’accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti da parte di PMI parti offese in un procedimento penale è subordinato alla condizione che il debitore abbia formalmente assunto, alla data di presentazione della domanda, la qualità di imputato per uno dei delitti ivi indicati. La mera iscrizione della notizia di reato e la pendenza delle indagini preliminari, con conseguente qualifica di indagato in capo al debitore, non integrano il requisito legale richiesto. Tale interpretazione è confermata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016 e dalla circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 312471 del 7 agosto 2019, i quali definiscono le imprese debitrici come quelle “imputate” in un procedimento penale.
Il Fatto
La società ricorrente, PMI creditrice di un importo di € 490.763,80, presentava domanda di accesso al finanziamento agevolato al 50% a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” istituito dall’art. 1, commi 199-202, della legge n. 208/2015. In sede di domanda, dichiarava la pendenza di un procedimento penale a carico della società debitrice per i reati di cui agli artt. 629, 640 e 641 cod. pen. e 2621 cod. civ. L’Amministrazione rigettava la domanda, rilevando che il debitore era ancora nella fase delle indagini preliminari, non avendo assunto la qualità di imputato. La società impugnava il provvedimento di diniego, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione ministeriale che introduceva un requisito non previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il diniego impugnato fosse legittimo. La norma di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 208/2015, facendo testuale riferimento ai “debitori imputati”, subordina l’accesso al Fondo alla formale acquisizione, da parte del debitore, della qualità di imputato all’esito dell’esercizio dell’azione penale. Non è quindi sufficiente che il procedimento penale sia pendente nella fase delle indagini preliminari, né che il soggetto sia soltanto iscritto nel registro delle notizie di reato.
I giudici hanno fondato la propria decisione non solo sul dato testuale della legge, ma anche sulle disposizioni attuative, ovvero il decreto ministeriale del 17 ottobre 2016 e la circolare n. 312471 del 7 agosto 2019, che richiamano espressamente la nozione di debitore imputato. Di conseguenza, è stato ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, basato sulla censura di un preteso eccesso di formalismo dell’Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, è stato ritenuto privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la natura “meramente formale” del requisito dell’imputazione, nonché il terzo motivo, fondato sulla violazione del principio di trasparenza e di affidamento. Riguardo a quest’ultimo, la contraddittorietà è stata rilevata dalla stessa ammissione della ricorrente, la quale aveva dichiarato di essere comunque riuscita a decifrare le informazioni oscurate dal documento trasmesso dalla Procura della Repubblica, non dimostrando alcun pregiudizio derivante dall’oscuramento dei dati.
In conclusione, la sentenza afferma che il presupposto legale per l’accesso all’agevolazione deve sussistere sin dalla data di presentazione della domanda, non potendo la verifica dei requisiti essere rimessa ad un momento successivo. La carenza del requisito della qualità di imputato in capo al debitore determina, pertanto, la legittimità del diniego di ammissione al beneficio. Le spese di lite sono state poste a carico della società ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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