Inammissibile il ricorso per cassazione che non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 9417 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica degli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata è validamente eseguita, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per gli atti compiuti a decorrere dall’attivazione del processo tributario telematico nella regione di riferimento, secondo il principio tempus regit actum, ancorché il giudizio sia stato instaurato in data antecedente. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla, e il ricorrente ometta di censurare tutte le ragioni poste a fondamento della decisione, ovvero laddove le censure siano prive di specificità e non si confrontino con la motivazione del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973, concernente il mancato assoggettamento a tassazione separata delle somme corrisposte in esito a una transazione. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la natura novativa della transazione non contestata dall’Ufficio. La Commissione tributaria regionale del Lazio, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarando improponibile la questione sulla delega del sottoscrittore dell’atto, rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica a mezzo pec e ritenendo impugnabile la comunicazione di irregolarità. Nel merito, la CTR qualificava la transazione come relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, soggetta a tassazione separata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente insisteva sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec il 12.3.2018. La sentenza impugnata aveva respinto l’eccezione richiamando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, che ha modificato l’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992. La pronuncia risulta conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le notifiche tramite pec sono previste in via sperimentale dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie di Toscana e Umbria, mentre nelle altre regioni il processo tributario telematico ha avuto diverse cadenze di attivazione. Per la regione Lazio, l’entrata in vigore è decorrente dal 15 aprile 2017 e, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione per gli atti compiuti successivamente a tale data, anche se il processo è iniziato prima.
Il secondo motivo, concernente l’errata interpretazione del contratto di transazione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dell’atto negoziale, e per la natura di quaestio facti dell’interpretazione contrattuale, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione apparente o illogica. Il terzo motivo, relativo alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: la prima, sulla tempestività della comunicazione; la seconda, sull’assenza di natura perentoria del termine di controllo formale. Il contribuente aveva omesso di censurare la seconda ragione, da sola sufficiente a sostenere la decisione, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa alla prima ragione.
Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza pronuncia sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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