Giudizio di rinvio, limiti del riesame e obiter dictum del collegio (Cass. civ. Sez. V n. 17773 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, mentre per gli aspetti rimasti impregiudicati deve esaminare ex novo il fatto e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse. Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, con oggetto chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. Il giudice del rinvio non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise, né operare una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. La violazione del principio di diritto non sussiste quando l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata costituisca mero obiter dictum e non autonoma ratio decidendi. Quanto alla motivazione, è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, insieme ai due soci per partecipazione, era destinataria di un avviso di accertamento per Iva relativa all’anno di imposta 1998, per operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di prossimità rigettava le ragioni della parte contribuente; l’appello della sola società trovava accoglimento in secondo grado, ma la sentenza era cassata con rinvio per violazione del litisconsorzio fra società e soci. Riassunto il giudizio dai soci e dalla società, il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, escludendo la violazione del contraddittorio.

I due soci ricorrono per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di diritto del giudizio rescindente e l’omessa motivazione della sentenza. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 383 cod. proc. civ. e del principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente. La Corte ricostruisce i limiti del giudizio di rinvio richiamando un orientamento consolidato: l’oggetto della controversia resta chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento, con il corollario che le parti non possono ampliarlo e il giudice non può riesaminare le questioni già decise né qualificare diversamente il rapporto.

Il collegio verifica poi la concreta incidenza del principio nel caso esaminato. L’affermazione del giudice del rinvio sull’assenza di violazione del contraddittorio nella precedente fase di appello è qualificata come mero obiter dictum, non già come autonoma ratio decidendi. Il collegio ha comunque verificato l’integrità del contraddittorio e ha proceduto all’esame nel merito, come richiesto dalla pronuncia di legittimità. Il giudizio di rinvio si è inoltre svolto con la partecipazione di tutti i contraddittori necessari. Il motivo è quindi rigettato.

Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 132 cod. proc. civ., contesta la carenza di motivazione e il mancato confronto con i motivi di gravame. La Corte richiama la nozione di motivazione apparente: il vizio rileva quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina, rendendo impossibile il controllo. In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale.

La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni. Il giudice di merito sceglie in via esclusiva le fonti del proprio convincimento e non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti. Poiché il provvedimento è stato pubblicato dopo l’11 settembre 2012, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012: il sindacato è ridotto al minimo costituzionale ed è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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