Incarichi esterni negli enti locali: illegittime le co.co.co. e la prestazione occasionale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 107 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente: i contratti stipulati in violazione del divieto sono nulli e comportano responsabilità erariale e, per i dirigenti, responsabilità dirigenziale. Ne consegue l’illegittimità di disposizioni regolamentari che consentano il ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa. Il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, presuppone l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse interne, la temporaneità e l’alta qualificazione della prestazione e lo svolgimento di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate; la prestazione occasionale resta soggetta ai rigorosi limiti di cui all’art. 54-bis D.L. n. 50/2017, applicabile alle pubbliche amministrazioni solo per esigenze temporanee o eccezionali espressamente tipizzate.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Santena ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte il nuovo regolamento sul conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a soggetti esterni all’amministrazione, approvato dalla Giunta comunale. L’invio risponde all’obbligo di cui all’art. 3, comma 57, legge n. 244/2007, che finalizza la trasmissione all’espletamento del controllo di legalità e regolarità demandato alle Sezioni regionali. L’esame del testo ha fatto emergere profili di non conformità al dettato normativo, per i quali la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione preliminarmente ricorda che il controllo sul regolamento si sostanzia in un riesame di legalità che deve condurre all’adozione di effettive misure correttive, in un’ottica dinamica e non statica. Quanto ai presupposti di legittimità, ribadisce la linea interpretativa restrittiva: le amministrazioni pubbliche devono svolgere le proprie funzioni con l’organizzazione e il personale interni, potendo ricorrere a professionalità esterne solo in casi eccezionali e nei limiti di legge.
Nel merito, la Sezione accerta la non conformità dell’art. 1 e del Capo III del regolamento, dedicato alla collaborazione coordinata e continuativa, rispetto al divieto sancito dall’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001. Tale divieto ha carattere generale ed è volto a superare i fenomeni di precarizzazione del lavoro pubblico, riconducendo l’organizzazione alle ordinarie tipologie di impiego: la Sezione sottolinea la portata anche finanziaria della norma, legata ai principi di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., e rammenta l’applicabilità del divieto ai contratti sottoscritti dal 1° luglio 2019, con la conseguente nullità dei contratti stipulati in violazione.
Il secondo profilo di criticità riguarda l’art. 7, comma 4, del regolamento, che prevede una pubblicazione dell’avviso di selezione per soli cinque giorni: termine ritenuto eccessivamente ridotto e non idoneo a garantire trasparenza, massima partecipazione e parità di trattamento, tale da vanificare l’effettività della procedura comparativa. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile e amministrativa, che impone una selezione adeguatamente pubblicizzata.
Ulteriore rilievo attiene al Capo IV, rubricato “PRESTAZIONE OCCASIONALE”, fattispecie non riconducibile all’oggetto del regolamento e soggetta alla disciplina speciale dell’art. 54-bis D.L. n. 50/2017, che limita il ricorso a tale istituto da parte delle pubbliche amministrazioni a specifiche esigenze temporanee o eccezionali. Infine, la Sezione segnala un errore materiale nell’art. 13, comma 2, il quale richiama il Comune di Villanova d’Asti invece del Comune di Santena, sintomo di una redazione non accurata in contrasto con il canone di buon andamento.
In accoglimento di tali rilievi, la Sezione accerta la non conformità del regolamento e raccomanda all’ente di adottare idonee misure correttive entro sessanta giorni, in particolare modificando l’art. 1, eliminando i Capi III e IV e rettificando le disposizioni sui termini di pubblicazione e l’errore materiale.
Nota della Redazione
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