IVA, corsi di nuoto e ginnastica in acqua: niente esenzione per l’insegnamento sportivo (Cass. trib. 20063/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 20063/2026 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 4654/2022) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Lucio Luciotti. Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa con decisione nel merito.

Il principio di diritto

L’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972 non si applica ai corsi di nuoto e alle attività di ginnastica e motorie in acqua impartiti da una società sportiva, non equivalendo essi all’“insegnamento scolastico o universitario” di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112/CE (Corte giust. UE, C-373/19), che postula un sistema integrato di trasmissione di conoscenze su un insieme ampio e diversificato di materie. Le sentenze interpretative della Corte di giustizia UE hanno efficacia dichiarativa e prevalgono, in materia di tributi armonizzati, anche sulle norme interne di interpretazione autentica.

Il fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate contestava a una società sportiva dilettantistica l’esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972) applicata a prestazioni che, esclusi i corsi di nuoto e di ginnastica in acqua, non rientravano tra quelle didattiche esenti, emettendo un avviso di accertamento per l’anno 2010. La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva sia l’appello dell’Ufficio (confermando l’incertezza normativa oggettiva che escludeva le sanzioni) sia quello della società (ritenendo esentabili solo i corsi di nuoto e di ginnastica in acqua autorizzati). Ricorrevano per cassazione entrambe le parti: l’Agenzia in via principale (tre motivi), la società in via incidentale (due motivi).

La motivazione

Esaminato preliminarmente il ricorso incidentale della società — pregiudiziale perché verte sull’esenzione — la Corte lo rigetta: la Corte di giustizia UE, con la sentenza C-373/19 del 21 ottobre 2021, ha stabilito che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ex art. 132 della direttiva 2006/112 non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto, trattandosi di insegnamento specialistico e ad hoc; il principio vale a maggior ragione per le varie forme di ginnastica e attività motorie in acqua. È irrilevante la natura didattico-formativa e il riconoscimento federale di tutti i corsi, come pure l’art. 36-bis del d.l. n. 75/2023, da disapplicare per la primazia del diritto unionale e delle sentenze interpretative della Corte di giustizia sui tributi armonizzati (Corte cost. n. 389/1989). Accolto invece il ricorso principale dell’Agenzia: non sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa (l’esclusione emergeva con chiarezza dai precedenti unionali), e il giudice tributario può soltanto disapplicare le sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992, non ridurle a un terzo, non essendo dotato di poteri di equità sostitutiva. La sentenza è cassata con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della società.

Implicazioni pratiche

Per le società ed associazioni sportive, l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche (art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972) non copre i corsi di nuoto e di ginnastica in acqua: alla luce della giurisprudenza unionale (C-373/19), tali insegnamenti sono specialistici e non equivalgono all’insegnamento scolastico o universitario. La qualifica di ente affiliato al CONI e la generica dicitura “corsi” sulle ricevute non spostano il regime. Sul piano sanzionatorio, in assenza di obiettiva incertezza normativa il giudice tributario non può ridurre le sanzioni ma solo, ricorrendone i presupposti, disapplicarle, restando privo di poteri equitativi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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