Utili extracontabili della società a ristretta base: presunzione di distribuzione e tassazione integrale in capo al socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13917 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera per il solo fatto della ristrettezza della compagine sociale, a prescindere dalla natura delle persone dei soci e dall’eventuale conflitto di interessi tra loro. Per gli utili non contabilizzati e non dichiarati, accertati induttivamente in capo alla società, non trova applicazione il regime di parziale imponibilità di cui all’art. 47 TUIR, che presuppone una delibera di distribuzione di utili previamente contabilizzati. In tal caso, gli utili sono imputati al socio in misura integrale, secondo lo schema della trasparenza, senza che ciò configuri una doppia imposizione o un’illegittima doppia presunzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a una società esercente attività di discoteca, recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati per l’anno 2005. La ripresa era fondata su accessi conoscitivi che avevano rilevato incassi superiori a quelli annotati, nonché su una gestione caratterizzata da perdite costanti e da un finanziamento dei soci solo apparente. Un separato avviso era notificato alla società socia al 51%, in ragione della ristretta base partecipativa della partecipata.
La Commissione Tributaria Provinciale riduceva la pretesa del 40%, e la Commissione Tributaria Regionale, previa riunione, rigettava gli appelli di entrambe le parti. Le società proponevano ricorso per cassazione con tredici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi riguardanti la legittimità dell’accertamento induttivo, ritenendoli inammissibili perché volti a una riedizione del giudizio di fatto, e infondati. Ha chiarito che l’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove emergano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come gli accessi che hanno constatato incassi e personale in misura superiore a quella contabilizzata, in un contesto di gestione antieconomica.
Quanto alla ristretta base partecipativa, la Corte ha enunciato il principio per cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, a nulla rilevando che i soci siano persone giuridiche o che tra essi vi sia un conflitto di interessi. Il fondamento della presunzione risiede nella reciproca conoscibilità degli affari sociali e nel controllo sulla gestione, che la ristrettezza del numero dei soci rende agevole.
Con riguardo alla dedotta doppia imposizione, la Corte ha chiarito che il beneficio dell’esenzione parziale di cui all’art. 47 TUIR trova applicazione esclusivamente per gli utili formalmente distribuiti, ossia previamente contabilizzati e oggetto di delibera assembleare. Per gli utili extrabilancio, invece, non si configura alcuna doppia imposizione: essi sono stati sottratti a tassazione sia in capo alla società sia in capo ai soci, sicché il loro recupero avviene in misura integrale.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di un divieto di presunzioni di secondo grado, riconoscendo che l’accertamento presuntivo dei maggiori utili in capo alla società e la successiva presunzione di distribuzione ai soci costituiscono una serie lineare di inferenze, ciascuna valutabile secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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