Il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo è dimostrabile anche aliunde (Cass. civ. Sez. 2 n. 13916 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività dell’opposizione ai sensi dell’art. 641 cod. proc. civ. costituisce un fatto processuale la cui verifica non è limitata all’esame dei soli documenti rappresentativi della notifica del decreto opposto. L’osservanza del termine di decadenza può essere dimostrata anche aliunde, sulla base della cronologia degli elementi processuali ritualmente acquisiti, come la data di emissione del decreto e quella di notifica dell’atto di opposizione. La censura che contesta tale ricostruzione costituisce un error in procedendo, la cui qualificazione giuridica è determinata dall’esposizione delle ragioni contenuta nel ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena aveva emesso, in data 06/06/2019, un decreto ingiuntivo a favore della società creditrice e a carico della società debitrice, per il pagamento di forniture di materiali inerti. La società ingiunta proponeva opposizione, chiamando in causa un’altra società. Il Tribunale, accertato che nessuna delle parti aveva prodotto la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l’opposizione inammissibile per l’impossibilità di verificarne la tempestività.
La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello, ritenendo i file in formato PDF depositati dall’appellante inidonei a provare la data di notifica del decreto, in quanto non conformi alle modalità prescritte dall’art. 3-bis, terzo comma, legge n. 53/1994 e dall’art. 19-bis, quinto comma, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Avverso tale sentenza, la società, in regime di concordato preventivo, proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Sebbene formalmente proposto come omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, come violazione di norme di diritto, il motivo è stato qualificato come un error in procedendo, attenendo alla ricostruzione di un fatto processuale quale la tempestività dell’opposizione. La Corte ha ribadito che è l’esposizione delle ragioni a qualificare il contenuto della censura nel ricorso per cassazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la data di emissione del decreto ingiuntivo, risultante dal provvedimento medesimo, e la data di notifica dell’atto di citazione in opposizione, desumibile dalla copia notificata regolarmente prodotta, fossero ritualmente acquisite agli atti. Da questi elementi, la notifica del decreto, non potendo precedere la sua emissione né essere successiva alla notifica dell’opposizione, doveva necessariamente collocarsi nell’intervallo compreso tra il 06/06/2019 e il 26/06/2019, quindi entro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ.
La Corte d’Appello, arrestando il proprio esame ai soli documenti rappresentativi della notifica e ritenendoli inidonei per vizi formali, ha omesso di considerare che la tempestività può essere dimostrata anche aliunde. Tale principio è stato confermato dal richiamo ai precedenti di legittimità, secondo cui l’osservanza del termine di decadenza può essere dimostrata anche con documenti della controparte o comunque acquisiti al processo.
In accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, affinché proceda all’esame dell’appello sulla base della ritenuta tempestività dell’opposizione, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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